Fonte www.superabile.it - Il Decreto Legislativo n.96 del 07 agosto 2019 inserisce, con le integrazioni agli articoli 3 e 8 del D.Lsg 66/17, il principio di accomodamento ragionevole - introdotto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con la Legge 18/09).
Con le modifiche apportate, all'articolo 3 comma 1, per quanto attiene le prestazioni e le competenze: lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, devono tener conto anche del principio di accomodamento ragionevole per garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
E all’articolo 8 comma 1, la modifica riguarda il Piano per l'inclusione predisposto da parte dell’istituzione scolastica che, nel definire le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, comprese le misure di sostegno sulla base dei singoli PEI (Piano Educativo Individualizzato), deve considerare il principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
 
L’introduzione dell’accomodamento ragionevole nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è direttamente collegata alla definizione disabilità e discriminazione, per cui la condizione di svantaggio della persona con disabilità non scaturire tanto dalle sue difficoltà, quanto dall’ambiente e, costituisce discriminazione fondata sulla disabilità, non rimuovere con azioni positive e soluzioni ragionevoli (reasonable accomodation) la condizione da cui proviene la difficoltà della persona.
Nella Convenzione l’accomodamento ragionevole è definito come: “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali” (all’art.2 nelle definizioni).
 
Le azioni positive, le modifiche e gli adattamenti che possono essere “un accomodamento ragionevole” ricoprono un’ampia gamma di possibilità, in cui gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche sono tra gli aspetti da considerare nel complesso delle azioni finalizzate, in questo caso, alla qualità del progetto di inclusione scolastica dello studente con disabilità.
 
Anche se in altro contesto: nei progetti per l’integrazione e il diritto al lavoro delle persone con disabilità (per adempiere alla norme di settore vigenti che lo hanno introdotto prevedendo anche a misure di sostegno economico), è possibile avere un quadro di come l’accomodamento ragionevole sia “declinato”.
In questo caso, considerato come la modifica o aggiustamento attuata sul posto di lavoro tale da neutralizzare la difficoltà della persona mettendola in condizione di svolgere la sua attività lavorativa in condizione di uguaglianza con gli altri lavoratori, è la soluzione predisposta e proporzionata alle esigenze della persona lavoratrice e alla situazione lavorativa. Può riguardare dall’adeguamento della postazione di lavoro (ad esempio: interventi per il superamento delle barriere architettoniche, utilizzo di dispositivi di ausilio anche tecnologici), alle modalità organizzative dell’attività lavorativa, alla formazione e tutoraggio da attuare anche nel complesso dell’intera organizzazione aziendale.
 
Documento di riferimento  

  • Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»
  • Legge del 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

 

di Giuseppina Carella