agenzia_onlusAncora novità dall'Agenzia delle Onlus

Fonte www.disablog.it - Un atto di indirizzo che afferma la possibilità, a determinate condizioni, di costituire un trust con la veste di Onlus, per poter devolvere rendite a "soggetti deboli" quali, ad esempio, persone con disabilità, anziani o persone non autosufficienti. Una seconda disposizione, relativa alla compatibilità delle associazioni di promozione sociale con la qualifica tributaria di Onlus. E una terza sulla disciplina dei bilanci sociali, che trovano il disco verde finale dopo l'approvazione, nello scorso 2010, delle relative linee-guida.

Con queste decisioni l'agenzia delle Onlus ha inaugurato, a fine maggio, la nuova fase di attività che si è aperta con la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale 95 del 26 aprile scorso, del Dpcm 51 del 26 gennaio, che ne cambia il nome in Agenzia per il Terzo settore e ne modifica regole di funzionamento e ambiti di intervento.

Un riordino che se, da un lato, si configura come una "cura dimagrante" (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 aprile), dall'altro rafforza il ruolo di raccordo e di supervisione, avvicinando ulteriormente l'organismo a una configurazione di vera e propria Authority per il Terzo settore.

Particolarmente rilevante, per le possibili ricadute operative, l'atto di indirizzo sul trust Onlus. Come spiega il consigliere dell'agenzia Adriano Propersi, che ha curato la stesura della norma, «l'istituto del trust, di matrice anglosassone, non è molto diffuso nel nostro Paese, pur essendo riconosciuto e regolato anche dal legislatore fiscale. Come avviene già diffusamente altrove, il trust può essere utilmente costituito per destinare patrimoni a finalità sociali riconosciute come rilevanti e di interesse generale. Si discute, però, sulla possibilità di iscriverlo tra le Onlus, ipotesi che darebbe l'opportunità di usufruire dei relativi vantaggi tributari».

Il documento approvato dall'agenzia per il Terzo settore enuncia le condizioni da rispettare per l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus: occorre che la destinazione del patrimonio sia irrevocabile e che nel contratto siano previste tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo 460/97 (destinazione alle finalità previste, devoluzione del patrimonio).

In particolare, viene giudicato ammissibile il trust «opaco», che destina i proventi non a soggetti individuati, ma a categorie di soggetti, quali ad esempio persone con disabilità, emarginati, anziani.

«Il trust Onlus – spiega Propersi – è uno strumento agile e flessibile, adatto per rispondere alle esigenze della società». La pronuncia dell'Agenzia per il Terzo settore, però, non chiude il dibattito, in considerazione della natura interpretativa dell'intervento.

«D'altra parte – aggiunge il consigliere – questo è propriamente il ruolo di stimolo che l'Agenzia deve esercitare. Va letto in quest'ottica anche il recente atto di indirizzo che consente alle Onlus di detenere partecipazioni a valle in base alla legge 155/2006, ma solo se rivestono la qualifica giuridica di imprese sociali. Si tratta di una soluzione estremamente importante, perché può risolvere i problemi di numerose Onlus, anche costituite come organizzazioni di volontariato, alle quali stanno stretti i limiti per lo svolgimento di attività commerciali occasionali o connesse, e che rischiano di dover chiudere le fonti di finanziamento, oppure di incorrere in sanzioni fiscali».

Altrettanto innovativa la pronuncia sulla compatibilità dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus da parte di Aps, le associazioni di promozione sociale (si veda l'articolo qui sotto). E lunedì 13 a Roma (palazzo Marini, ore 15,30) l'agenzia presieduta da Stefano Zamagni tirerà le somme del lavoro fin qui svolto, con la presentazione di un «libro bianco» alla presenza, tra gli altri, del ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi.

Per maggiori informazioni

Leggi l'atto di indirizzo dell'Agenzia delle Onlus

7 giugno 2011