Fonte www.superabile.it - La controversia oggetto della sentenza era nata da un riscorso per violazione della disciplina delle distanze tra costruzioni per la realizzazione di un ascensore all’interno di un’area condominiale.
La sentenza della Corte d'appello, aveva ritenuto illegittima la realizzazione dell’ascensore in quanto lesivo dei diritti degli altri condomini e ne aveva ordinato la rimozione, non avendo considerato, essenzialmente, l’intervento come finalizzato al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge 13/89.
 
La sentenza della Corte di Cassazione del 26 novembre 2019 - Civile Sent. Sez. 2 n. 30838 - ha ribaltato il giudizio d’appello.
La Corte ha infatti considerato che i lavori per l’installazione dell'ascensore realizzati erano dichiaratamente volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della Legge 13/89, argomentando che:

  • l’accessibilità è un requisito che deve essere garantito a prescindere dalla effettiva utilizzazione degli edifici da parte di persone con disabilità (all’articolo 1 della Legge);
  • l'installazione dell'ascensore o di altri congegni è un requisito idoneo ad assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, deve essere previsto nella realizzazione di nuovi progetti o nella ristrutturazione di quelli esistenti, ne costituisce elemento imprescindibile (all’art.1 dalla Legge);
  • ai fini della legittimità dell'intervento innovativo (nel caso l’installazione dell’ascensore) approvato ai sensi dell'articolo 2 della Legge, è sufficiente che lo stesso produca, comunque, un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione (Cass. n. 18147 del 2013).

Il giudizio conferma interpretazioni già fornite in precedenti sentenze consolidando l’applicazione del quadro di riferimento dell’articolo 3 della norma, che cita: “Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”.
Ribadisce che nel valutare le controversie derivanti da realizzazione di opere su parti comuni cui fa riferimento l'art. 2 della Legge 13/89, occorre tenere conto del principio di solidarietà condominiale, “secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Cass. n. 18334 del 2012)”.
 
La versione integrale della sentenza è disponibile nella sezione: per il cittadino nel sito web della Corte Suprema di Cassazione - sentenze web.