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Con l'entrata in vigore del decreto legge 138 del 13 agosto, la compensazione fra gli assunti in eccesso in una unità produttiva potrà avvenire su scala nazionale.

Fonte www.superabile.it - Gli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità devono essere rispettati a livello nazionale. Con l'entrata in vigore del decreto legge n.138 del 13 u.s. , contenente ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, cambiano le regole per la compensazione fra il numero di persone con disabilità assunte in eccesso in una unità produttiva ed il minor numero, rispetto al dovuto, in altra unità.

Lo spiega in maniera dettagliata Il Sole24ore. L'articolo 9 del D.L.138/2011 abroga il comma 8 dell'articolo 5 della legge n.68/1999 e lo sostituisce interamente, aggiungendo inoltre i commi 8.bis, 8.ter e 8.quater.

Il previgente comma 8 consentiva che i datori di lavoro potessero essere autorizzati ad assumere, previa motivata richiesta, in una unità produttiva un numero di lavoratori con disabilità superiore a quello prescritto portando l'eccedenza a compenso del minor numero assunto presso altre unità produttive, situate in province nell'ambito della stessa regione o anche di regioni diverse qualora il richiedente fosse un datore di lavoro privato.

Se il provvedimento interessava più regioni, la competenza era della direzione generale per l'impiego del ministero del lavoro, mentre era di competenza del servizio indicato dalla regione quello che riguardava più province della stessa regione.

Con la modifica introdotta dal decreto legge n.138/2011 l'ottemperanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 e dall'articolo 18 è riferita al territorio nazionale, pertanto i datori di lavoro privati che occupano personale dislocato in più unità produttive possono portare, automaticamente, in compensazione l'eccedenza di personale con disabilità assunto in una unità produttiva con il minor numero di assunzioni obbligatorie in altre unità.

Questa possibilità è estesa alle imprese che fanno parte di un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, come definito dall'articolo 31 del d.lgs.276/2003, vale a dire le società collegate o controllate. In base alla norma civilistica, sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono, invece, considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

In questi casi, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, un'impresa del gruppo con sede in Italia può assumere un numero di lavoratori, aventi diritto al collocamento obbligatorio, superiore a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della L.68/1999, portandolo automaticamente in compensazione con le minori assunzioni effettuate in altra impresa del gruppo operante in Italia.

I datori di lavoro che si avvalgono della facoltà di compensazione devono trasmettere telematicamente, a ciascuno dei servizi provinciali competenti, il prospetto annuale dal quale risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale. Rimane la necessità dell'autorizzazione per i datori di lavoro pubblici che intendono assumere in una unità produttiva un numero superiore di soggetti con disabilità, rispetto al dovuto, portando l'eccedenza in compensazione in altre unità produttive della medesima regione.

29 agosto 2011