Fonte www.disabili.com - L’anno scolastico sta per giungere alla sua conclusione e in tutto il Paese continuano le attività di didattica a distanza. Ricordiamo, a tal proposito, che nella nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020 possiamo leggere importanti indicazioni per definire il concetto di didattica a distanza.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. I docenti di sostegno devono mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti. E’ compito del Dirigente scolastico, d’intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie. Per gli alunni con DSA e altri BES, occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative. Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici.

VALUTAZIONE – La nota ministeriale n. 279/20  ricorda che la normativa vigente (DPR n. 122/09  e D.LGS n. 62/17), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa. La nota n. 388/20 offre ulteriori indicazioni significative per la valutazione della didattica a distanzase è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio… Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.

Naturalmente, per gli alunni con disabilità le modalità di valutazione, iniziali, in itinere e finali, sono previste all’interno del PEI e pertanto, la rimodulazione della progettazione deve prevedere soluzioni che ne rispettino integralmente le indicazioni, sia pure con l’utilizzo dei necessari strumenti tecnologici propri della didattica a istanza e dei materiali da essi supportati.