Fonte www.superabile.it - Con l’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato istituito un congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rossee del congedo straordinario di cui all’articolo 22- bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

INPS con la circolare 2 del 12 Gennaio 2021 fornisce istruzioni amministrative in relazione al congedo di cui sopra.

Si tratta di un congedo indennizzato  da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il beneficio è richiedibile dai soli genitori lavoratori dipendenti e pertanto sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Può essere richiesto anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.
Può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020.

Inoltre può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
 
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), dei citati D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020.
 
Non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. l’articolo 22-bis, comma 2, del decreto legge n. 137/2020).
 
CONGEDO INDENNIZZATO PER GENITORI CON FIGLI CON GRAVE DISABILITÀ IN CASO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA
L’articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, disciplina il congedo indennizzato per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3 co 3 L.104/92) durante la sospensione dell'attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.
Si tratta di una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza.
 
Anche in questo caso, i requisiti per poter fare richiesta sono:

a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.
 
Anche in questo caso  non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo in parola.
 
L’indennizzo è calcolato con i medesimi criteri esposti sopra.
 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
 
Si rimanda alla lettura della circolare reperibile al seguente link
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%202%20del%2012-01-2021.pdf