Fonte www.superabile.it |Giorgia Di Cristofaro - Con la pubblicazione del messaggio 515 del 5 Febbraio 2021, INPS informa che è disponibile la procedura per l’invio delle domande di “congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali”.

Si ricorderà che il beneficio era stato istituito con l’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Si trattava di un congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) e del congedo straordinario di cui all’articolo 22- bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale web dell’Istituto, e il Contact center integrato o i Patronati e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

Per opportuna conoscenza si rimanda alla lettura del messaggio INPS n. 515 del 5 febbraio 2021, reperibile qui