Fonte www.superabile.it - Con l'Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2021 n. 53, si definiscono l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/21 ai sensi dell'articolo 1, comma 504 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e dell'articolo 1 del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, (convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41) che si svolgeranno nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
 
L'Ordinanza prevede un colloquio orale, a partire dalla presentazione di un elaborato che sarà assegnato dai Consigli di classe, sulla base del percorso svolto che riguarderà le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L'ammissione all'esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. Si deroga il monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e il requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell'orario individuale, tenuto conto delle specifiche situazioni anche dovute all'emergenza pandemica. Il credito scolastico avrà un peso fino ad un massimo di 60 punti, 40 per l'orale, con votazione finale in centesimi e possibilità di lode. La commissione sarà interna, con il Presidente esterno.
Il documento del Consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individua quelli che che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'articolo 20, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62.
 

Candidati con disabilità
Per quanto riguarda i candidati con disabilità, nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni esaminando in particolare il documento del Consiglio di classe nella parte relativa agli adempimenti di cui all'articolo 20 dell'Ordinanza Ministeriale, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62.

In coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell'articolo 10 del Decreto interministeriale del 29 dicembre 2020 n. 182, il Consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, inoltre acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

La prova d'esame di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione e nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico, nominati dal Presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del Consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.
Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione una prova d'esame non equipollente in base alla deliberazione del Consiglio di classe, o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi e il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
 

Candidati con DSA
Secondo l'articolo 21 dell'Ordinanza Ministeriale, gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono ammessi a sostenere l'esame di Stato sulla base del piano didattico personalizzato (PDP); la sottocommissione d'esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova dove i candidati con DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, che sostengono con esito positivo l'esame di Stato, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione in cui non verrà fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. I candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato in base all'articolo 20 comma 13 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo e il riferimento all'effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Candidati con BES
L'articolo 21 comma 6 dell'Ordinanza Ministeriale, per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali (BES) formalmente individuate dal Consiglio di classe, non prevede alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.
 
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Ordinanza del 3 marzo 2021 n. 53 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021)