portaDefiniti i criteri dalla Regione Lombardia

Fonte www.personecondisabilita.it - La Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 4 del DM 4 febbraio 2010, ha definito i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi ritenuti ammissibili a favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità a tempo indeterminato (art. 13 - L 68/99).

Con Decreto 8571 del 26/09/2011 sono stati approvati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse alle Province lombarde e le procedure per la concessione degli incentivi relativi alle annualità 2008, 2009 e 2010. Le regioni e le Province Autonome possono concedere un contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con disabilità nel limiti delle seguenti disponibilità:

- 60% del costo salariale per l'assunzione di ogni lavoratore con disabilità che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni rientranti dalla prima alla terza categoria ( testo unico in materia di pensioni di guerra) o con handicap intellettivo o psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

- 25% del costo salariale per l'assunzione di ogni lavoratore che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni rientranti dalla quarta alla sesta categoria ( testo unico in materia di pensioni di guerra);

In ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo corrisposto al lavoratore; il contributo può essere erogato anche per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative della persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per la predisposizione di tecnologie di telelavoro o per la rimozione della barriere architettoniche.

Soggetti beneficiari

- Datori di lavoro privati, anche se non soggetti all'obbligo della L. 68/99, che abbiano assunto lavoratori con disabilità a tempo indeterminato ( art. 11 L. 68/99); viene considerata assunzione anche la trasformazione di altre tipologie contrattuali in tempo indeterminato;

- Datori di lavoro privati che abbiano assunto lavoratori con disabilità a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma5, lett. b) della L. 68/99.

Modalità di richiesta dei contributi

Alle Province I datori di lavoro devono:

- stipulare la convenzione ai sensi dell'art. 11 della L 68/99, indicando il programma di assunzioni mirate; procedere all'assunzione di persone con i requisiti di disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato;

- presentare alla Provincia competente richiesta di contributo entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'assunzione;

- dichiarare, entro i 60 gg. successivi ad ogni scadenza annuale dalla data di assunzione o trasformazione, l'ammontare totale del costo salariale annuo corrisporto al lavoratore.

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse

Le Province, per ciascuna richiesta di contributo formulata dai datori di lavoro e ritenuta ammissibili ai sensi del DM 4 febbraio 2010, procedono all'istruttoria della pratica assegnando un punteggio; entro il 10 febbraio di ogni anno, le Province comunicano alla Regione i dati dell'istruttoria effettuata; la Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati raccolti dalla Province; sulla base dei dati ricevuti, il Ministero procede all'assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Modalità di erogazione dei contributi

Le Province determinano, compatibilmente con le disposizioni regionali indicate per ogni annualità del Fondo, l'entità del contributo annuo e le annualità concedibili per ciascuna richiesta; l'erogazione di ciascuna annualità è subordinata alla verifica della permanenza del rapporto di lavoro; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il contributo deve essere ridotto in proporzione alla durata dello stesso.

Le Province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione un resoconto relativo ai contributi concessi con le risorse del Fondo Nazionale Disabili.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it

18 ottobre 2011