Si riporta di seguito quanto prodotto dal Centro Studi Giuridici Handylex.org sul tema della liquidazione dell’assegno mensile di invalidità, in quanto, per avere diritto all’assegno mensile per invalidi civili parziali, erogato a persone tra i 18 e i 67 anni, con invalidità tra il 74 e il 99%, non vi deve essere alcuna attività lavorativa, neanche minima, che produca reddito, anche se inferiore al limite annuo di 4.931,29 euro: lo ha stabilito un Messaggio prodotto dall’INPS, sulla scorta della giurisprudenza in materia.

Fonte www.handylex.org - L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con messaggio n. 3495, pubblicato il 14 ottobre 2021, ha fornito dei chiarimenti circa l'erogazione dell'assegno mensile per gli invalidi civili, suscitando preoccupazioni da parte dei soggetti percipienti.

La Legge 30 marzo 1971 n. 118 è intitolata "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82.

All'art. 13 viene previsto che Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS.”
 

Questo articolo è stato poi sostituito dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

L’assegno mensile per gli invalidi civili viene erogato in 13 rate mensili ed ha come beneficiari persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni (dopo i 67 anni muta in assegno sociale) con invalidità riconosciuta tra il 74% e il 99% che non svolgano attività lavorativa; per il 2021 l’importo è di 287,09 euro ed il limite di reddito personale è di 4.931,29 euro.

Requisito essenziale affinché venga erogato dall'Istituto è, pertanto l'inattività lavorativa.

Il riconoscimento di tale inattività avviene tramite l’iscrizione all’Ufficio di Collocamento Speciale e dal certificato di disoccupazione.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 329 del 2002 ha poi stabilito che il requisito di non collocazione al lavoro, può essere concesso anche dalla frequenza scolastica.

Sulla scorta di tale decisione, l'INPS con la circolare n. 157/2002, ha disposto pertanto anche l’erogazione a coloro che frequentano la scuola pur non iscritti alle liste di collocamento.

Orbene, il messaggio del 14 ottobre in analisi, nasce dal fatto che per un certo periodo, lo svolgere un lavoro che non facesse superare il limite di reddito stabilito per l’erogazione dell’assegno  era  considerato al pari dell’inattività lavorativa e pertanto, non precludesse l’iscrizione al collocamento.

La Corte di Cassazione, invero, con diverse pronunce (in particolare la n. 17388/2018 e la n. 18926/2019) era già intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa affermando che il mancato svolgimento della stessa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.

Il caso analizzato dalla Suprema Corte con la sentenza 18926/2019.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 1/2/2016, aveva parzialmente accolto l’appello proposto da un cittadino avverso una sentenza ad egli sfavorevole resa dal Tribunale di Roma e, per l’effetto, aveva dichiarato il diritto dell’appellante all’assegno mensile di assistenza ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 13, con decorrenza dal 1/1/2015 (successiva alla domanda amministrativa) condannando l’Inps al pagamento dei relativi ratei, oltre gli accessori e con le decorrenze di legge.

L'Istituto impugnava tale sentenza sulla scorta di 2 motivi;

con il primo, l’Istituto previdenziale denunciava la violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: in sintesi, censurava la decisione nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto all’assegno di assistenza in mancanza di prove, che avrebbero dovuto essere offerte dal ricorrente, circa la sussistenza del requisito reddituale e del mancato svolgimento di attività lavorativa;

Con il secondo motivo, l’Istituto previdenziale prospettava la medesima questione sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che, nonostante le puntuali eccezioni da loro sollevate e contenute nella memoria difensiva di primo grado, poi ribadite in una seconda memoria, il giudice del merito avrebbe omesso di verificare la sussistenza dei requisiti costitutivi della prestazione.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato ritenendo che, “la sentenza impugnata ha di fatto omesso ogni accertamento in ordine sia al requisito reddituale sia a quello relativo alla  “incollocazione” avendo argomentato esclusivamente sulla sussistenza del requisito sanitario;  rilevava inoltre che, in materia di assegno di invalidità civile, il requisito della incollocazione al lavoro, con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, è cambiato, nel senso che ciò che si richiede è semplicemente lo stato di inoccupazione”.

Pertanto, l'Istituto, sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia, ritiene che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio e l’assegno mensile di assistenza previsto dall'art. 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti la effettiva inattività lavorativa del soggetto beneficiario.