Fonte www.disabili.com - Nell’ambito delle agevolazioni per persone con disabilità che acquistino una automobile, per la detrazione del 19% della spesa, troviamo delle regole diverse a seconda delle condizioni del beneficiario. In alcuni casi, infatti, le agevolazioni si hanno all’acquisto di veicoli con obbligo di adattamento, mentre in altri casi non c’è tale l’obbligo. Vediamo in quali casi non è necessario l’obbligo di adattamento, e quali sono le certificazioni richieste.

LA DETRAZIONE DEL 19% SULLA SPESA PER AUTO PER DISABILITÀ
Ricordiamo sinteticamente che la detrazione del 19% va calcolata su un limite di spesa massima di 18.075,99 Euro, che possono riferirsi all’acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili alla manutenzione straordinaria; sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione (es. assicurazione, carburante, lubrificante, pneumatici ecc). Le spese devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto, e per un solo veicolo.

CHI HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE SENZA OBBLIGO DI ADATTAMENTO
Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento:

  • chi ha invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni;
  • i soggetti con disabilità psichiche o mentali di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • i non vedenti;
  • i non udenti.

DEFINIZIONI
Vediamo cosa si intende per ciascuna categoria e quali sono le certificazioni richieste

1. Chi ha invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione
Chi ha invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, ovvero avere ottenuto il riconoscimento dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Devono quindi essere presenti due elementi:

  • l’handicap grave certificato dalla legge 104, articolo 3 comma 3 e
  • la grave limitazione alla capacità di deambulare.

La persona in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) riconosciuto solo nella sfera individuale e relazionale, e non anche in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l’acquisto dell’auto, a meno che non ottenga, dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (Risoluzione 16.08.2002. n. 284/E).

Per dimostrare queste condizioni servono quindi delle certificazioni:

  • La gravità della limitazione deve essere certificatacon verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della citata l. n.104 del 1992.
  • La medesima Commissione deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggettiaffetti da pluriamputazioni (Circolare 11.05.2001 n. 46/E).
  • La grave limitazione permanente della capacità di deambulare o le pluriamputazioni possono risultare, inoltre, da certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 che deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia e all’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. In tale caso, è possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della Commissione medica di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.2).
  • La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l’acquisto dell’autoveicolo, può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 (Risoluzione 25.01.2007 n. 8/E).
  • La situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell’acquisto del veicolo; se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei 4 anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.2).

2. Persone con disabilità psichiche o mentali
Per poter fruire di questa agevolazione fiscale, le persone con disabilità psichiche o mentali devono essere titolari dell’indennità di accompagnamento. In tali casi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, può essere attestato dal certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Non è sufficiente la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilitàlavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali attiquotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, anche se rilasciata da una Commissione medicapubblica non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.1).
Minori: Il verbale di invalidità civile con cui un minore è ritenuto con «handicap psichico o mentale digravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)» è sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le persone con sindrome di Down rientrano nella categoria delle persone con disabilità psichiche o mentali. Ai fini delle agevolazioni è richiesta la titolarità della dell’indennità d’accompagnamento (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.3), ed è poi ritenuta valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base.
Le agevolazioni fiscali non competono ai minori titolari dell’indennità di frequenza. Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento.

3. Non vedenti
Si considerano non vedenti ai fini delle detrazioni su acquisto auto le persone con cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Gli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi (Circolare 30.07.2001 n. 72/E).

3. Non udenti
Si considerano sordi ai fini delle agevolazioni in argomento i soggetti definiti dall’art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, che recita testualmente «si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva» (Circolare 02.03.2016 n. 3/E).

In generale, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’indicazione che il soggetto «è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per persone con disabilità. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall’art. 4 del citato d.l. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.

Qui sotto, una tabella riassuntiva di quanto sopra:

Soggetto con disabilità

Obbligo di adattamento del veicolo

Certificazione per il riconoscimento della disabilità Norme fiscali
Chi ha invalidità con grave limitazione alla capacità di deambulazione  no Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n.104 del1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità dideambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore l.n. 388 del 2000
art. 30
Pluriamputato  

Verbale della Commissione medica per l’handicap (l.n.104 del1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione

l.n. 388 del 2000
art. 30

Persona con disabilità psichiche o mentali di
gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

no Verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave
Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.n. 18 del 1980 e l.n. 508 del 1988)
l.n. 388 del 2000
art. 30

Persona con sindrome di Down
titolare dell’indennità di accompagnamento

no Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto ha sindrome di Down
Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.n.18/1980 e l.n.508/1988)
l.n. 388 del 2000
art. 30
Non vedente
(Ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi - l.n. 138 del 2001 artt. 2,3 e 4)
 no

Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai finidel riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica per l’handicap (l.n.104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra

l.n. 342 del 2000
art. 50 (IVA)
l.n. 488 del 1999
art. 6 (IRPEF)
Non udente
(Sordità dalla nascita o preverbale – l.n. 381 del 1970)
 no Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica per l’handicap (l.n.104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra l.n. 342 del 2000
art. 50 (IVA)
l.n. 488 del 1999
art. 6 (IRPEF)