italiaArticolo a cura di Marco Faini - consulente area comunicazione e politiche sociali di Anffas Onlus pubblicato sul sito Anffas Brescia Onlus

Con il voto del 22 dicembre il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il testo della manovra economica proposta dal Governo. Molta attenzione è stata dedicata ai temi previdenziali, alle tassazioni immobiliari, alla riforma degli estimi catastali, ecc. Poco o nulla è stato detto sull'articolo 5* (Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefìci assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie). O meglio. Poco o nulla si è letto e sentito da parte degli organi di stampa e dei commentatori politici. Molto è stato detto da parte delle Associazioni di persone e famiglie con disabilità.

L'articolo in questione infatti riprende alcuni contenuti della riforma assistenziale approvata dal precedente Governo (leggi il commento di Anffas Onlus sulla legge delega per la riforma fiscale ed assistenziale) che intendeva l'accesso ai benefici assistenziali e fiscali legato a due criteri di fondo: la condizione economica (reddituale e patrimoniale del nucleo familiare) e la cessazione delle – presunte – sovrapposizioni e duplicazioni di interventi. In altre parole, e molto semplificando, la riforma assistenziale prevedeva di:

1. Condizionare l'erogazione delle attuali provvidenze economiche (l'attenzione era rivolta in particolare modo alla indennità di accompagnamento) alla condizione economica del richiedente (e della sua famiglia)

2. considerare l'attuale godimento di agevolazioni fiscali (p.e. le detrazioni per le spese di assistenza personale) come benefici e interventi non sovrapponibili con altri (p.e. le provvidenze economiche – pensione di invalidità e indennità di accompagnamento)

Il testo dell'articolo 5 approvato dal Parlamento annuncia diverse cose. Innanzitutto la riforma, entro il 31 maggio 2012, dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Sull'ISEE e sul suo impiego nel campo dell'assistenza (prestazioni sociali agevolate) moltissimo si è scritto, e molto si continuerà a scrivere, soprattutto in relazione al controverso tema del pagamento delle rette dei servizi. Ciò che preme qui sottolineare è che con il "nuovo ISEE" il Governo intende, in particolare modo:

includere le somme oggi considerate esenti da imposizione fiscale (e oggi escluse anche dal calcolo dell'ISEE);

differenziare l'utilizzo dell'ISEE per le diverse tipologie di prestazioni;

individuare le agevolazioni fiscali, tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non potranno più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore ad una determinata soglia (non ancora definita).

*Art. 5 Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

[Testo originale] 1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

[ Testo emendato] 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia che all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

Per maggiori informazioni

L'articolo è stato tratto dal sito di Anffas Brescia, www.anffasbrescia.it

Per approfondire i temi collegati all'art.5 è possibile consultare il sito della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce, www.fishonlus.it

Per approfondire gli argomenti legati all'ISEE e alla compartecipazione alle spese è possibile consultare il sito di Anffas Lombardia, www.anffaslombardia.it

4 gennaio 2012