La legge numero 296/2006 all'art. 1 comma 605 ha introdotto delle novità circa i criteri per l'individuazione dei posti per le attività didattiche di sostegno e sulla formazione delle classi . In attesa dei decreti ministeriali applicativi di tali innovazioni si riporta il testo del comma:

"Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a)nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b)il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; "

E' interessante tener presente che nella lettera A è espressamente detto "nel rispetto della normativa vigente" ; fra tale normativa è certamente ricompresso il DM 141/99 che fissa a 25 il numero massimo di alunni nelle classi frequentate da un alunno con disabilità ed a 20 quello delle classi con piu' di un alunno con disabilità.

A questo proposito è opportuno sottolineare che la prassi ha mostrato come la qualità dell'integrazione scolastica sia rispettata quando in una classe sono presenti al massimo due alunni con disabilità. Quanto alla lettera B sarà interessante conoscere quale saranno i criteri che dovranno essere concordati dalle varie istituzioni al fine di individuare "le effettive esigenze" rilevate…….attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi". E' appena il caso di sottolineare che, in base all' art 12 comma 5 legge 104 del 92 richiamato dal recente DPCM numero 185/06 sulle certificazioni, le effettive esigenze non sono rilevabili solo sulla base delle "certificazioni" ma soprattutto sulla base della conseguente diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale, e del Piano educativo individualizzato.

Salvatore Nocera - Vicepresidente FISH - responsabile settore giuridico dell'osservatorio AIPD sull'integrazione scolastica