lavagnaPubblicato nella G.U. n.78 del 2 aprile 2012

Tratto da www.tecnicadellascuola.it - Il decreto ministeriale 30 settembre 2011, fa sapere la Flc , che lamenta pure la mancanza di confronto con le organizzazioni sindacali, è stato approvato secondo un iter prestabilito che ha visto una prima elaborazione da parte di un gruppo di lavoro, costituito con decreto dipartimentale 44 del 15 ottobre 2010, e delle successive verifiche da parte del Consiglio universitario nazionale (Cun) e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi).

In regime transitorio i corsi possono svolgersi solo presso le Università, ma previa autorizzazione del Miur che però li accoglie solo se riconosce specifici requisiti, definiti dal medesimo decreto (art. 3 comma 2). L'Anvur, sulla base delle esperienze dei corsi attivati e quindi della loro efficacia, proporrà i requisiti utili per attivare i percorsi di specializzazione a regime, superando quindi la fase transitoria.

Per quanto riguarda l'accesso, è riservato ai docenti abilitati per il grado di scuola per il quale si intende conseguire il titolo di specializzazione (art. 5). Il Miur definisce il contingente sulla base della programmazione regionale degli organici e del fabbisogno di personale specializzato (art. 2 comma 2). La prova di accesso (costituita da un test preliminare, da una o più prove scritte o pratiche e da una prova orale) e la valutazione di eventuali titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 10 punti) sono demandate alle singole Università (art. 6).

Sono previsti 9 Laboratori, da 1 Cfu (credito) ciascuno, diversificati per grado scuola. Ogni Cfu di laboratorio comporta 20 ore di lavoro in aula, per un totale di 180 ore. Le ore sono di 60 minuti e non sono previsti riconoscimenti di crediti. Il tutor dei tirocinanti è un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la scuola sede del tirocinio.

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04 aprile 2012