Dubbio Un chiarimento

Fonte www.disabili.com - La disabilità è una condizione che non interessa solo la persona che dalla disabilità è direttamente colpita , ma anche tutta la sua famiglia. Ecco perché sono fondamentali tutte quelle agevolazioni che la legge prevede al fine di agevolare in qualche modo i familiari di una persona disabile, nell'amministrazione delle attività relative al loro congiunto. Ecco perché ci sembra di particolare interesse riportare il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, relativamente a permessi lavorativi per assistere un familiare disabile nella pubblica amministrazione, e permessi lavorativi del disabile stesso.

Ricordiamo che il lavoratore dipendente (che può essere pubblico o privato) che debba assentarsi dal lavoro per assistere un familiare lavoratore con grave disabilità, ha diritto a utilizzare i permessi previsti dalla legge 104 (articolo 33). Non solo il familiare può usufruire di questi permessi (i quali sono tre giorni al mese), ma lo stesso lavoratore ne può far uso per se stesso. La questione era dunque questa: se io lavoratore con grave disabilità ho bisogno di prendermi un permesso per me stesso, può il mio familiare – lavoratore pubblico - prendersi a sua volta un permesso nello stesso giorno, per aiutarmi in alcune commissioni per mio conto anche in un giorno diverso? I giorni dunque devono coincidere o possono essere anche diversi?

Sulla questione il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio il 5 novembre scorso ha emesso il Parere n. 44274 , nello specifico reso al Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata di Roma. Secondo il Dipartimento, la situazione ordinaria è che le giornate coincidano – è molto plausibile che il disabile abbia necessità di assistenza diretta – ma non esclude la possibilità di usufruire dei permessi anche in giorni non coincidenti. Potrebbe infatti succedere che il familiare, ad esempio, debba svolgere alcune commissioni per il suo congiunto disabile, in cui però non sia necessaria la presenza di quest'ultimo. La cosa, dunque, è del tutto legittima.

Questo quanto contenuto nel Parere: "La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex l. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa usufruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro".

10 dicembre 2012