aula_scolasticaLe sentenze del Tar Palermo e del Tar Lazio

Fonte www.grusol.it - Già il Consiglio di Stato con Sentenza n° 3104/99 aveva affermato il principio alla continuità educativa degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione forniti dagli Enti Locali; solo per inciso aveva accennato a tale diritto anche nei confronti degli insegnanti per il sostegno.

Specificamente nei confronti dei docenti per il sostegno sono intervenute di recente due pronunce dei TAR. La prima è la Sentenza del TAR di Palermo n° 1813 del 13/10/2011 che nell'affermare il diritto alla continuità didattica del sostegno supera le obiezioni concernenti l'obbligo dell'amministrazione di rispettare le graduatorie per aspiranti a supplenze , ritenendo prioritario l'obbligo dell'Amministrazione di garantire il diritto alla continuità didattica per gli alunni sancito dalle norme.

La seconda è l'Ordinanza Sospensiva del TAR Lazio del 16/07/2012 che ribadisce il principio del diritto alla continuità didattica "ove non sussistano esigenze di segno opposto debitamente documentate da parte dell'amministrazione".

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*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell'AIPD

9 aprile 2013