Fonte www.grusol.it - Un'alunna con grave disabilità ultradiciottenne aveva chiesto l'iscrizione alla scuola superiore e, avendone ricevuto il rifiuto proprio a causa dell'età, aveva proposto ricorso al TAR Sicilia.

Il TAR aveva negato la sospensiva, mentre era stata concessa in via d'appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano (che ha rango di sezione del Consiglio di Stato). Il TAR pronunciando sul merito ha accolto il ricorso con la sentenza n° 2520 depositata il 19/12/2013 ed ha riconosciuto il diritto dell'alunna all'iscrizione alla scuola superiore.

L'amministrazione si è difesa citando la sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01, che vieta la frequenza alla scuole medie del mattino agli alunni con disabilità ultradiciottenni, consentendo la frequenza dei corsi per adulti. L'amministrazione aveva inoltre citato il parere n° 3333/06 del Consiglio di Stato che vieta agli alunni con disabilità la reiscrizione ad un nuovo corso di scuola superiore dopo averne completato uno.

Il TAR Sicilia dopo un'ampia rassegna della normativa in vigore, così rigetta le difese dell'Amministrazione: "Dalla complessiva ricostruzione del quadro normativo, emerge come il limite del compimento del diciottesimo anno di età, ritenuto costituzionalmente legittimo, sia riferito al (solo) completamento della scuola dell'obbligo. A venire in rilievo è, quindi, una fattispecie – qual è il caso sottoposto alla Consulta – differente da quella oggetto della presente vicenda contenziosa, nella quale non si controverte della reiezione di una domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, presentata da un alunno portatore di handicap già diciottenne; bensì, della diversa situazione di un alunno handicappato, già diciannovenne, il quale ha presentato istanza di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado."

OSSERVAZIONI

Correttamente il TAR stabilisce che l'Amministrazione ha erroneamente richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01 ed il parere n° 3333/06 del Consiglio di Stato. Infatti la sentenza della Corte Costituzionale riguarda esclusivamente il caso di alunni ultradiciottenni che pretendono la frequenza della scuola media del mattino; mentre il parere del CdS riguarda il divieto di reiterazione di un corso di scuola superiore.

Però dal tenore della sentenza non risulta se l'alunna fosse in possesso o meno del diploma di licenza media. Né è fatto cenno alcuno alla C.M. n° 96/12 sulle iscrizioni degli alunni per l'a.s. 2013-14.

Infatti:

a) se l'alunna fosse stata in possesso del diploma di licenza media il suo diritto pieno all'iscrizione nelle scuole superiori sarebbe incontestabile e non occorrerebbe neppure distinguere se trattasi di alunna con o senza disabilità. Qualora invece l'alunna non avesse conseguito tale diploma, allora il suo diritto all'iscrizione alle scuole superiori non esisterebbe, stante la statuizione dell'art. 33 comma 5 della Costituzione che prevede il superamento di un esame di stato per l'accesso ai diversi gradi di istruzione. Detta norma costituzionale non potrebbe essere ignorata da nessun giudice. E proprio per consentire agli alunni con disabilità privi del diploma di scuola media di poter accedere alle scuole superiori, in attuazione della Sentenza n° 215/87 della Corte Costituzionale che sancisce il diritto pieno degli alunni con disabilità a frequentare le scuole superiori, l'Amministrazione ha emanato una norma apposita. Trattasi dell'O.M n° 90/01 che all'art. 11 comma 12 ha stabilito che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico, gli alunni con disabilità che non conseguono il Diploma di licenza media conseguono un'attestato dei crediti formativi che è titolo idoneo per l'iscrizione alle scuole superiori. Come detto tale norma eccezionale è stata emanata al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico nelle scuole superiori e quindi essa opera sino al compimento del 18° anno di età degli alunni e non oltre. Ma di tutto ciò non è cenno nella motivazione della Sentenza del TAR Sicilia.

b) Neppure è cenno nella motivazione, nè sembrerebbe sia stata citata dall'Amministrazione, della presenza della C.M. n° 96/12 sulle iscrizioni degli alunni, che al paragrafo 4 espressamente garantisce agli alunni con disabilità ultradiciottenni e privi del Diploma di licenza media, la frequenza delle scuole superiori nei corsi per gli adulti, ove sono garantiti tutti i diritti (sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, trasposto gratuito ecc.).

Tale Circolare è stata emanata proprio in attuazione della Sentenza n° 215/87 della Corte Costituzionale per consentire agli alunni con disabilità ultradiciottenni, privi del diploma di licenza media, di frequentare le scuole superiori e nello stesso tempo di rispettare un principio di opportunità amministrativa, secondo il quale non è opportuno che frequentino la stessa classe alunni con un grande divario di età. Non si sa se l'Amministrazione scolastica intende interporre appello e se intende avvalersi della C.M. N° 96/12. Comunque questa norma, come quella dell'art. 33 comma 5 della Costituzione sembrano determinanti per una chiara soluzione della questione.

Articolo a cura di Salvatore Nocera, responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale

9 gennaio 2014