Fonte www.superando.it - Avevamo riferito*, qualche mese fa, di quell'importante provvedimento del Tribunale di Bologna, adottato il 28 ottobre scorso tramite giudice monocratico, che aveva accolto il ricorso dei genitori di un alunno con autismo i quali si erano visti negare dall'AUSL locale il diritto a utilizzare la presenza di tre ore mensili a scuola di un supervisore specializzato nel metodo ABA-VB con certificazione BCBA, ovvero, come aveva sottolineato a suo tempo anche l'ANGSA di Bologna, l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, che ha affiancato la famiglia in tale azione legale, «l'Applied Behavior Analysis ("Analisi Comportamentale Applicata") e il Verbal Behavior ("Comportamento Verbale"), strategie validate scientificamente nel mondo e consigliate dalla Linea Guida n. 21, "Trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e adolescenti", prodotta dall'Istituto Superiore di Sanità nell'ottobre 2011».

Ebbene, contro quel provvedimento in via d'urgenza, aveva proposto reclamo l'AUSL bolognese e ora lo stesso Tribunale, in sede collegiale, ha rigettato il ricorso, con una sentenza pubblicata il 20 dicembre.

Questa, in sostanza, la motivazione della decisione: «[…] preso atto che risulta incontestato che il metodo ABA, nel caso in esame, ha prodotto risultati significativi ed importanti sul minore, si osserva che il rifiuto di erogazione della terapia ABA, ha determinato e potrebbe determinare, laddove venisse interrotto, un'interruzione della continuità assistenziale sotto il profilo della metodica assistenziale e si pone in violazione sostanziale del c.d. PRIA Piano Regionale sull'Autismo della Regione Emilia Romagna, nella parte in cui lo stesso PRIA prevede la condivisione del programma psico-educativo, cognitivo e comportamentale, nei vari àmbiti di vita del bambino, dalla scuola alla famiglia, con continuità presa in carico globale. Inoltre, risulta incontestato che, in sede d'urgenza, anche i genitori si sono limitati a richiedere che la certificazione BCBA fosse posseduta esclusivamente dall'operatore avente funzioni di supervisore o coordinatore».

Questa Sentenza del Tribunale di Bologna riguarda apparentemente un caso specifico molto particolare, data però la crescente presenza di alunni con autismo nelle classi comuni, essa è certamente degna di nota. Due sono le motivazioni fondamentali su cui si basa il provvedimento, da una parte, cioè, che il metodo ABA ha prodotto effetti positivi a livello di crescita dell'alunno nella comunicazione, dall'altra che tale terapia è prevista dalla normativa sanitaria della Regione Emilia Romagna.

Potrebbe per altro suscitare perplessità il fatto che il Tribunale abbia ritenuto legittimo – anzi doveroso -, lo svolgimento di una terapia a scuola, se però si considera che gli operatori ABA possono essere ritenuti come degli assistenti per la comunicazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge 104/92, tali perplessità andrebbero senz'altro fugate.

Non dovrebbe poi avere ragion d'essere nemmeno la perplessità circa la presenza a scuola per tre ore al mese di un supervisore ABA specializzato e certificato, stante l'esiguità della durata di tale presenza – limitata appunto a tre ore mensili -, ciò che però facilità e garantisce la professionalità dell'intervento degli assistenti per la comunicazione ABA.

È ancora da sottolineare l'opportunità di avere a fianco dei genitori un'organizzazione come l'ANGSA, che ha dato certamente un maggior peso al loro ricorso e alla loro resistenza con esito positivo contro l'appello dell'AUSL.

Certo, quella che finora si è svolta è tutta una fase in via di urgenza e occorrerà anche vedere l'esito della decisione di merito. Data però l'impostazione della Sentenza sul reclamo, sembrerebbe assai improbabile che la decisione di merito si discostasse da quella pronunciata dal collegio.

È infine appena il caso di accennare che gli interventi ABA sono fruttuosi se effettuati molto precocemente (nido e scuole dell'infanzia), in una fase cioè durante la quale gli interventi educativi e di istruzione non sono ancora rigidamente regolamentati.

*Articolo di Salvatore Nocera e Stefano Borgato.

9 gennaio 2014