Fonte www.superando.it - L'11 marzo scorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato la Nota Protocollo 1586/14, riguardante la ripartizione dei fondi per la scuola in ospedale e a domicilio, che dopo avere indicato i criteri di assegnazione dei fondi, passa a specificare quelli di funzionamento del servizio.

In sostanza, a seguito di presentazione della domanda da parte della famiglia (corredata della certificazione medica), il Dirigente Scolastico della scuola polo, con la sezione ospedaliera competente per territorio, provvede all'iscrizione nella sezione di scuola ospedaliera, secondo l'ordine e grado di scolarizzazione dell'alunno.

Per l'istruzione domiciliare, invece, il Dirigente Scolastico deve prendere contatti con l'Ufficio Scolastico Regionale. Dal momento dell'accettazione del progetto, la scuola ospedaliera o la scuola di competenza dell'alunno con istruzione a domicilio prendono in carico il progetto stesso e ciò comporta che le assenze dalla scuola di origine non valgano più, mentre si tiene conto delle assenze nell'àmbito della scuola in ospedale o a domicilio nel solo caso in cui esse non consentano ai docenti di poter valutare l'alunno. Viene inoltre ribadito l'obbligo di presa in carico da parte della scuola di origine con la quale la scuola ospedaliera o i docenti che seguono l'alunno nell'istruzione a domicilio devono tenere un costante contatto, anche tramite mezzi elettronici. Qualora poi la durata di istruzione in ospedale o a domicilio superi la durata di frequenza della scuola di origine, sono i docenti che svolgono questa attività a fornire indicazioni ai Consigli di Classe per la valutazione formale, secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e 14 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 122/09.

La Nota Ministeriale insiste molto sulla presa in carico da parte del Dirigente Scolastico della scuola polo per l'istruzione ospedaliera con il dirigente della scuola di origine dell'alunno; inoltre, essa insiste molto anche sull'obbligo del Dirigente della scuola di origine di tenersi in stretto contatto con la scuola ospedaliera e con i docenti che svolgono la scuola a domicilio. Rimane fermo, per altro, che titolare della valutazione degli alunni è la scuola originaria.

E ancora, la Nota ribadisce la necessità di individuare docenti idonei a saper trattare con alunni dalla salute cagionevole e in una situazione psicologica molto precaria. A tal fine si insiste sulla necessità di appositi corsi di formazione. È poi prevista pure la possibilità di attività didattiche ospedaliere estive, svolte con docenti volontari o dichiaratisi disponibili a ciò e si chiarisce ancora che gli insegnanti devono utilizzare il registro elettronico, concordando le modalità con la scuola di origine dell'alunno.

Infine, si fa riferimento all'apposito portale del Ministero dedicato alla scuola in ospedale e a domicilio. Alcune osservazioni sono doverose. Merita innanzitutto plauso il riferimento alle possibili attività estive con docenti volontari o resisi disponibili a ciò, ovviamente nel rispetto del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie. Lascia invece perplessi l'individuazione dei requisiti per accedere all'istruzione domiciliare indicati dalla normativa successiva al 2002. Infatti, sino alla Circolare Ministeriale 84/02, il requisito per fruire del diritto all'istruzione domiciliare era così formulato: «[…] si ricorda che il servizio può essere erogato soltanto qualora la grave patologia in atto non preveda necessariamente il ricovero ospedaliero, ma impedisca nel contempo, agli studenti iscritti, la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Tale spazio temporale potrà essere non continuativo, nel caso in cui siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare. La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica dovranno essere oggetto di idonea certificazione sanitaria».

Inspiegabilmente, poi, a partire dalla Circolare Ministeriale 56/03 e nella premessa del successivo Vademecum, il diritto viene fortemente limitato con la seguente formula: «Per quanto riguarda l'istruzione domiciliare, si ricorda che il servizio va erogato nei confronti di alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni».

A questo punto non si comprende in base a quale norma primaria il Ministero abbia previsto la condizione della preventiva ospedalizzazione, dal momento che l'articolo 12, comma 9 della Legge 104/92, concernente la scuola in ospedale, ai cui princìpi si è ispirata la normativa sull'istruzione domiciliare, recita come segue: «[…] per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione».

Su questo punto, quindi, l'Osservatorio Ministeriale sull'Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità ha avanzato la richiesta di modifica della normativa secondaria successiva al 2002, riportandola a quella anteriore, nel rispetto appunto del citato articolo 12, comma 9 della Legge 104/92. E tuttavia, ad oggi, il Ministero non ha ancora preso alcuna decisione.

*Componente del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, cui Anffas Onlus aderisce), già vicepresidente nazionale della stessa.

2 aprile 2014