Fonte www.personaedanno.it - Il licenziamento del lavoratore con disabilità ex lege n. 68/1999, inserito al lavoro mediante il collocamento mirato di cui alla stessa legge, è legittimo solo se l'impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda venga accertata dall'apposita Commissione sanitaria medico-legale integrata presso l'Asl competente, per l'accertamento delle condizioni di disabilità atte ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità .

Questo è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - con la recente sentenza n. 8450 del 10 aprile 2014, in cui è stato respinto il ricorso di un'azienda contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva disposto il reintegro del lavoratore in quanto licenziato illegittimamente e il risarcimento del danno subito.

La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado per non aver considerato che il lavoratore era stato assunto come soggetto invalido avviato al lavoro tramite le apposite liste di collocamento dei lavoratori con disabilità e che, per tale qualità, il recesso poteva ritenersi legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 68 del 1999 .

Nel caso specifico infatti poiché la valutazione in ordine alla definitiva impossibilità di reinserire la persona con disabilità all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti all'organizzazione del lavoro, è riservata esclusivamente alla Commissione di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 68/1999, secondo la sentenza impugnata l'azienda avrebbe potuto validamente intimare il recesso soltanto nel caso in cui l'organo sanitario avesse ravvisato tale impossibilità.

La Corte d'Appello di Palermo, dunque, dopo aver accertato che l'azienda aveva adottato il provvedimento risolutivo sulla base di una propria valutazione del giudizio espresso dal Comitato Tecnico Provinciale per l'inserimento al lavoro delle persone con disabilità e dal medico competente aziendale, ha dichiarato illegittimo il licenziamento.

L'azienda nel ricorso in Cassazione ha eccepito che, su iniziativa del lavoratore, la Commissione sanitaria medico legale non l'aveva dichiarato completamente inabile al lavoro, bensì abile con la limitazione di evitare la "prolungata stazione eretta".

Poiché però nell'organizzazione aziendale non vi erano posizioni lavorative compatibili con tale limitazione era stato necessario licenziare il lavoratore. Tale eccezione è stata ritenuta infondata dalla Suprema Corte per le ragioni, correttamente richiamate dalla Corte territoriale, espresse in precedenza dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15269/2012.

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28 maggio 2014