Fonte www.personecondisabilita.it - I genitori di ragazzi con disabilità che nel corso dell'anno scolastico 2013-2014 hanno dovuto pagare di tasca propria il servizio di trasporto per i propri figli potranno ottenere un rimborso. Lo ha stabilito la Regione Lombardia che, con la delibera 1952 del 13 giugno 2014 ("Determinazioni in ordine alla concessione di contributi previsti dal Dm 184.2014 volti a facilitare l'accesso e la frequenza degli studenti con disabilità ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione in diritto-dovere - Anno scolastico 2013/2014") ha regolato le modalità di assegnazione di contributi derivanti dallo stanziamento di un fondo nazionale.

Nel settembre 2013 infatti il Governo aveva approvato un decreto legge (numero 104/2013, convertito successivamente nella Legge 128.2013) col quale ha stanziato un fondo di 15 milioni di euro per incrementare i servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014 per gli studenti di scuole medie e superiori.

Con la delibera del 13 giugno, Regione Lombardia ha stabilito i criteri per la ripartizione del fondo (2 milioni 233mila euro il budget per la nostra regione, ndr) che è stato assegnato esclusivamente agli studenti con grave disabilità (non autonomi) iscritti alle scuole superiori o agli istituti di formazione professionale.

"La priorità riconosciuta agli studenti con disabilità frequentanti le scuole superiori è giustificata dal fatto che il costo del trasporto per questa tipologia di studenti e di scuola è sicuramente molto più alto rispetto al costo sostenuto dagli studenti senza disabilità", scrive l'avvocato Gaetano De Luca nel testo del parere legale che pubblichiamo qui in versione integrale.

La delibera della Giunta affida poi alle singole Province il compito di raccogliere le domande e di redigere una graduatoria, dando priorità al criterio della condizione economica degli studenti: chi ha un reddito più basso avrà la precedenza nell'accedere a questo contributo. La condizione economica, come stabilito dalla stessa normativa nazionale, dovrà essere determinata attraverso lo strumento del "vecchio Isee". Regione Lombardia introduce poi un tetto: al fondo possono accedere solo gli studenti con disabilità il cui Isee familiare non sia superiore a 38.000 euro.

"Questa regola può dare luogo a dubbi e perplessità. Qualcuno potrebbe leggerla come un illegittimo ostacolo al riconoscimento di un servizio strumentale al diritto allo studio - sottolinea Gaetano De Luca -. In realtà occorre aver ben presente come il superamento della soglia Isee comporta esclusivamente l'impossibilità ad accedere a questo fondo statale, ma non significa perdere la possibilità di poter pretendere che il servizio di trasporto venga erogato in toto dall'Ente Locale come prevede la normativa in vigore da anni".

Il fatto che lo Stato abbia deciso di istituire (solo per l'anno scolastico 2013-2014) un fondo e di erogare dei contributi, non significa compromettere il diritto al trasporto scolastico. Un contributo economico pensato per sostenere quelle famiglie che, pur avendone il diritto, non hanno mai ottenuto (o chiesto) agli enti locali competenti il servizio di trasporto. E che hanno dovuto sostenere in proprio costi molto alti, soprattutto nel caso di studenti con grave disabilità bisognosi di assistenza anche durante il tragitto casa-scuola.

"Questa normativa - conclude l'avvocato De Luca - da una parte costituisce un'indubbia possibilità per molte famiglie di recuperare soldi ingiustamente spesi. E dall'altra non può costituire un motivo per considerare superata la normativa che da anni garantisce e assicura il trasporto scolastico".

Modalità di erogazione del fondo

Le famiglie che nel corso dell'anno scolastico 2013-2014 non sono riuscite a ottenere dalla Provincia l'erogazione diretta del servizio di trasporto scolastico nelle scuole superiori oppure un sostegno economico per il servizio effettuato con i propri mezzi, potranno quindi usufruire di questo fondo. Recuperando così almeno parte della spesa (ingiustamente) sostenuta. Quanto al valore economico massimo dei contributi, la Regione Lombardia ha fissato in una tabella degli importi, che variano in funzione della distanza chilometrica percorsa. Si tratta, come specificato dalla delibera, di importi massimi. Questo significa che se la famiglia ha speso meno, potrà ottenere solo quanto effettivamente speso.

Altro requisito per accedere al contributo è non aver ricevuto nell'anno scolastico in oggetto analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per le stesse finalità.

Il testo integrale del commento sulla delibera

1 luglio 2014