Fonte www.infocontinuaterzosettore.it - Il comma 2, articolo 2, del Decreto legge 16/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 44 del 26/4/2012, prevede che per errori di tipo formale, come l'invio di comunicazioni tardive, permanga la possibilità di usufruire di alcuni regimi agevolati, quali l'accesso alla ripartizione del 5 per mille o l'adempimento dell'invio del Modello EAS, attraverso l'istituto della remissione in bonis, ovvero il completamento delle procedure previste entro un termine posteriore a quelli originariamente stabiliti.

Per quanto riguarda il 5 per mille, coloro che hanno i requisiti per poter partecipare a tale riparto, pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro il termine di scadenza agli adempimenti prescritti per l'ammissione al contributo, possono rientravi presentando la domanda d'iscrizione e la documentazione integrativa (nel caso di Onlus e volontariato alle direzioni regionali, di Associazioni sportive dilettantistiche agli uffici territoriali del Coni, mentre, se si tratta di enti della ricerca, al Miur) entro il 30 settembre.

Scadenza sempre il 30 settembre per l'invio del modello EAS; l'associazione che si avvalga dei benefici ex art 148 TUIR (e analoghi legge IVA) ma non abbia ottemperato all'obbligo dichiarativo entro i termini previsti (60 gg dalla data di costituzione o entro 31 marzo 2014) può evitare le conseguenze (vedersi cioè portato a commerciale le quote sociali e i corrispettivi da soci) inviando il Modello EAS tramite intermediario abilitato. Condizioni necessarie per rendere effettivo il processo sia nel caso del 5 per mille sia per il modello EAS sono:

· la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

· il versamento di una sanzione di 258 euro con modello F24 (codice tributo 8114 per il modello EAS e 8115 per il 5 per mille);

· la presentazione, come anticipato, delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.

18 settembre 2014