Fonte www.vita.it . Nel corso degli ultimi anni un numero crescente di cittadini ha scelto di sostenere l'attività degli enti del terzo settore attraverso lasciti testamentari o l'indicazione degli enti quali beneficiari di polizze vita. Le attività di informazione condotte dagli enti stanno contribuendo a ridurre la distanza su questa materia tra il nostro e altri Paesi, soprattutto nord-europei, nei quali è prassi consolidata disporre di tutto o parte dei propri beni a favore di soggetti impegnati nel sociale.

La delega al governo per la riforma del terzo settore offre ora una straordinaria occasione per colmare gran parte del divario anche dal punto di vista normativo. La prassi quotidiana della gestione delle pratiche successorie presenta infatti difficoltà operative legate soprattutto alla documentazione e alle procedure non univoche adottate dalle banche, dalle compagnie di assicurazione e dagli uffici postali per addivenire alla liquidazione dei patrimoni ereditari.

Ciò vale sia per gli enti di "grandi" dimensioni, ai quali capita più frequentemente di gestire queste pratiche, sia per gli enti di "piccole" dimensioni, i quali ultimi si trovano ad affrontare, spesso per la prima volta, un lascito testamentario o la richiesta di liquidazione di una polizza vita senza essere adeguatamente preparati. L'impegno di energie e di risorse, umane ed economiche, potrebbe essere maggiormente limitato, a beneficio dei tempi e dei costi amministrativi complessivi, che altrimenti finiscono per gravare sul patrimonio degli enti, costituito principalmente dalle donazioni ricevute dai propri sostenitori.

Alcuni esempi possono meglio spiegare le inefficienze con le quali ci si trova spesso a che fare. Potranno a prima vista sembrare piccole vicende dell'umana esistenza, "stranezze" burocratiche, aneddoti che fanno sorridere: per la frequenza con la quale occorrono, tali questioni finiscono in realtà per appesantire inutilmente e gravemente l'ordinaria gestione degli enti.

Per ottenere la liquidazione del patrimonio di una successione, si deve spesso presentare più volte la stessa documentazione a banche, compagnie di assicurazione e uffici postali. Un esempio classico è la richiesta di un ulteriore estratto per riassunto dai registri degli atti di morte (il c.d. "certificato di morte") in originale. Tale documento costituisce già un allegato necessario al verbale notarile di pubblicazione o di registrazione del testamento, che è un atto pubblico, senza il quale non è possibile procedere alla pubblicazione del testamento, e il verbale notarile deve comunque essere presentato per ottenere la liquidazione del patrimonio. La richiesta di tale estratto può essere presentata dagli enti solo all'ufficio anagrafe del comune nel quale è avvenuto il decesso del testatore, recandosi di persona presso tale ufficio o chiedendone l'invio per posta (e allegando alla lettera di richiesta una busta preaffrancata per la restituzione del documento…).

Tra i documenti da produrre vi sono poi la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o l'atto notorio . Non è chiaro perché a volte venga richiesto l'un documento e a volte l'altro né perché il contenuto delle dichiarazioni che devono essere contenute in tali documenti vari, spesso significativamente, a seconda del soggetto richiedente. Peraltro, trattandosi necessariamente di dichiarazioni rese "per quanto a propria conoscenza", quasi sempre i soggetti dichiaranti nell'interesse degli enti si trovano "costretti" a rendere una serie di affermazioni solenni il cui contenuto è per lo più ignoto: non è dato sapere, infatti, dell'esistenza di altri testamenti, se il testamento è stato o meno impugnato, se vi sono altri eredi oltre a quelli "noti", e così via. Senza considerare che talvolta non è nemmeno semplice individuare i soggetti che possano legittimamente rendere tali dichiarazioni, nel caso di atto notorio addirittura alla presenza di testimoni (e, è capitato almeno una volta, di "garanti"?!). Ci si chiede perché non sarebbe sufficiente poter presentare una semplice dichiarazione a firma del soggetto munito dei necessari poteri (legale rappresentante o procuratore speciale). Il dichiarante si assumerebbe comunque la responsabilità di una falsa attestazione, facendo però risparmiare agli enti i relativi costi, in termini di tempo e di denaro.

Talvolta viene richiesto il certificato di esistenza in vita del legale rappresentante o del procuratore dell'ente che chiede la liquidazione (sic!) o l'autenticazione notarile della firma del medesimo sulla lettera con la quale si forniscono le indicazioni per la liquidazione (sic!) . Altre volte vengono richiesti certificati della camera di commercio con l'elenco delle cariche sociali e l'indicazione dei poteri, quando per gli enti è invece possibile presentare solo un certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche rilasciato dalla Prefettura in cui si trova la sede legale (che però non elenca tutti i membri dell'organo direttivo e i relativi poteri e vale solo sei mesi…). Ci si chiede perché non è sufficiente la copia conforme del verbale dell'organo direttivo con la delibera di attribuzione dei poteri o della procura speciale, eventualmente accompagnata da una dichiarazione di vigenza da parte del legale rappresentante.

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29 ottobre 2014