Riportiamo di seguito la notizia pubblicata sul sito ww.HandyLex.org

Il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 53), si occupa anche svolgimento del lavoro notturno prevedendo che alcune categorie di lavoratori non debbano obbligatoriamente essere impegnate nel lavoro notturno. Le categorie interessate da questa agevolazione sono tre.
La prima categoria interessata dall'agevolazione sono le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con le stesse.
La seconda categoria è quella della lavoratrice o del lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni .
Con queste due indicazioni il Legislatore ha voluto riconoscere la prevalenza dell'assistenza ai figli rispetto all'organizzazione del lavoro.
Ma la normativa vigente prevede anche una terza categoria che non può essere obbligatoriamente adibita al lavoro notturno. Si tratta dei lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104".

La Risoluzione
Fino ad oggi non era chiaro che cosa si intendesse con la locuzione "a carico". Lo ha chiarito, rispondendo ad un interpello, il Ministero del lavoro con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio scorso. Il Ministero si rifà alle indicazioni della Legge 104/1992 (che pur non tratta di lavoro notturno), sostenendo che la definizione "a carico" vada ricollegata e resa omogenea a quanto disposto dalla quella norma a proposito della concessione dei permessi lavorativi.
Pertanto il disabile va considerato "a proprio carico" anche si fini dell'esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza. Il Ministero riprende, a tal proposito, le indicazioni della Circolare INPS 23 maggio 2007 n. 90 , adottando il principio che "tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità." Va ricordato che l'INPS non ha mai precisato i concetti di "sistematicità" e "adeguatezza", lasciano quindi ampio margine interpretativo alla proprie Sedi periferiche e ai datori di lavoro.

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Risoluzione Ministero del Lavoro 6 febbraio 2009, n. 4