Fonte www.personaedanno.it - Importante risoluzione da parte dell'Agenzia delle Entrate (10/E/2015 del 23 gennaio 2015) in materia di ONLUS, qualificazione tributaria che in molti casi, nel corso degli anni, ha creato qualche problema interpretativo per l'azione di quegli enti non profit che hanno deciso di accedere a tale status.

Una fondazione Onlus aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di mantenere la qualifica di Onlus, anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito della propria attività di consultorio – al fine di assicurare il completamento della terapia e, così, garantire il proficuo trattamento dell'utenza – renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente.

In altri termini, la Fondazione ha chiesto se la qualifica tributaria di Onlus possa risultare compatibile con lo svolgimento di attività non in regime di convenzionamento con il servizio sanitario pubblico. Preme evidenziare che la legge istitutiva dei consultori famigliari (l. 29 luglio 1975, n. 405) stabilisce che "l'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornano, anche temporaneamente, sul territorio italiano".

In Lombardia, la Regione ha, nel corso degli anni, costruito un sistema secondo il quale per le prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria e le funzioni che i consultori familiari offrono ai cittadini a questi ultimi è chiesta una compartecipazione alla spesa riferita ai servizi erogati, contingentando le prestazioni rimborsate dal sistema sanitario per ciascun ambito di intervento.

L'attuale sistema dei consultori famigliari in Lombardia dunque prevede che l'attività erogata dagli stessi, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa nazionale, sia gratuita, ad eccezione del pagamento di una somma richiesta all'utenza a titolo di compartecipazione alla spesa riferita a talune "prestazioni aggiuntive". Da ciò consegue che, qualora la terapia preveda più interventi specialistici rispetto a quelli rimborsati dal servizio sanitario pubblico, si renda necessario, al fine di assicurare l'efficacia della terapia in corso, prevedere interventi ulteriori, il cui onere – come sopra ribadito – risulta sostenuto dal paziente-utente-cittadino.

Di qui la necessità da parte della fondazione Onlus di comprendere se tali prestazioni aggiuntive possano considerarsi compatibili con lo status fiscale speciale stabilito dal d.lgs. n. 460/97.

La fondazione, inoltre, ha evidenziato quanto segue: le prestazioni rese a pagamento non possono essere ricondotte nell'ambito dell'attività istituzionale; dette prestazioni possono essere qualificate come "attività direttamente connesse" a quelle istituzionali, che come tali godono dell'agevolazione stabilita dall'art. 150, comma 2, TUIR, poiché, "sebbene prive del requisito della "solidarietà sociale", sono considerate necessarie sia per il finanziamento sia per il completamento e per la migliore efficacia dell'attività istituzionale"; la situazione di difficoltà in cui versa il sistema di welfare fa ritenere che possano essere ricomprese nelle attività connesse, nei limiti appositamente individuati, le prestazioni aggiuntive a pagamento erogate a favore di utenti in terapia presso il Consultorio che abbiano già fruito di un numero massimo di prestazioni erogabili gratuitamente e quindi assunte come spesa dal servizio sanitario pubblico.

Il quadro delineato dalla Fondazione istante e le motivazioni addotte dalla stessa hanno trovato accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha confermato che gli "ulteriori interventi", nell'ambito normativo nazionale e regionale descritto, possano invero ritenersi annoverate tra le attività "direttamente connesse" di cui al comma 5 dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/97.

L'Agenzia ricorda, al riguardo, che alle ONLUS è fatto divieto (art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 460/97) di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, "ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse". E tra queste si devono ricomprendere quelle "attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse".

L'Agenzia, alla luce di quanto sopra riportato: nel ricordare che dette attività connesse non devono risultare prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non devono superare il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione (cfr. art. 10, comma 5, ultimo periodo, d. lgs. n. 460/97), dopo aver richiamato la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, che ha stabilito che la prevalenza deve derivare da una valutazione di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse ha ritenuto che i compensi derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rese ai pazienti del Consultorio a completamento di una terapia già in corso non faccia venir meno la qualifica di ONLUS della Fondazione.

Si tratta di una risoluzione importante che ha il merito di riportare in equilibrio le attività (istituzionali e connesse) svolte – soprattutto in questi ultimi anni di difficoltà finanziarie – dalle ONLUS. In particolare, si intende evidenziare che la specifica configurazione giuridica di fondazione contribuisce a rafforzare l'azione e gli interventi "connessi" a favore dell'utenza rispetto ad altre formule giuridico-organizzative. In quest'ottica, la risoluzione in commento riconosce un dato fondamentale dell'azione delle fondazioni: la capacità delle stesse, grazie alla presenza di un patrimonio destinato ad un scopo riconosciuto di pubblica utilità, di intervenire anche in forma autonoma e imprenditoriale, rispetto alla contribuzione da parte degli enti pubblici, per erogare servizi di natura collettiva.

La risoluzione si colloca all'interno di un percorso di progressivo riconoscimento delle attività dei Consultori che anche la Suprema Corte ha riconosciuto. Infatti, la Cassazione civile Sezioni Unite, con sentenza 23 aprile 2009 n. 9661, si era pronunciata sul tema relativo alla qualificazione giuridico-tributaria di una organizzazione non profit che gestisce un consultorio famigliare (cfr. su questo sito http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/013887.aspx), cassando il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, che non riteneva corretto tale inquadramento.

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17 gennaio 2015