Fonte www.personaedanno.it - Questa volta è il tribunale di Milano, dopo quello di Roma, Torino e Reggio Calabria a riconoscere che la mancanza di accessibilità dei mezzi pubblici di trasporto delle persone con disabilità costituisce discriminazione – di nuovo – di tipo indiretto.

Come tale, questa va sanzionata in virtù della legge n. 67 del 2006.

Di seguito una sintesi di quanto indicato dal Tribunale di Milano:

Il diritto di muoversi autonomamente utilizzando i mezzi di trasporto pubblico costituisce, all'evidenza, per ognuno esplicazione della dignità come persona e deve essere garantito ai disabili al pari dei soggetti normodotati.

In tal senso la presenza di ostacoli o barriere architettoniche, che impediscano alla persona con disabilità di salire o scendere dal mezzo di trasporto pubblico, costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2 L. 67 del 2006 in quanto pone il cittadino con disabilità in una posizione di svantaggio.

In caso di fatti aventi valenza discriminatoria, si può ragionevolmente presumere che le situazioni abbiano prodotto un grave senso di frustrazione nella persona con disabilità che non solo si vede limitato l'esercizio della fondamentale libertà di movimento e la possibilità di esplicarla in maniera indipendente, ma altresì si vede posto penosamente al centro dell'attenzione proprio per la sua condizione di disabilità.

(Nel caso di specie, il giudice ha condannato il Comune di Milano e la società del trasporto milanese per avere ostacolato il diritto di un disabile all'utilizzo della metropolitana).

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6 luglio 2015