Fonte www.grusol.itMolti genitori chiedono a chi spetti l'assistenza igienica dei loro figli con scarso o assente controllo degli sfinteri. Se trattasi di scuola paritaria comunale o privata, tale assistenza deve essere fornita da personale di tali scuole, purchè ne venga fatta richiesta scritta dai genitori all'atto dell'iscrizione.

Dette scuole non possono rifiutarsi di garantire tale servizio perchè sono scuole paritarie e la L. n° 62/00 stabilisce che tali scuole debbono adeguarsi ai criteri di funzionamento delle scuole statali alle quali sono "rese pari".

Se trattasi di scuole statali già la Nota Ministeriale prot. n° 3390 del 2001 chiariva come tali compiti spettassero ai collaboratori ed alle collaboratrici scolastiche. Successivamente è intervenuto anche il CCNL del comparto scuola che ha meglio dettagliato negli artt. 47, 48 e nella tabella A compiti e procedure come segue, sempre che i genitori abbiano comunicato per iscritto alla scuola al momento dell'iscrizione tale necessità.

Il Dirigente Scolastico deve individuare, anche tramite un'assemblea sindacale, almeno un collaboratore ed una collaboratrice scolastica (per garantire il rispetto del sesso dell'alunno da assistere). Allo scelto, il DS deve ufficialmente dare l'incarico dell'assistenza igienica e la cura dell'igiene personale dell'alunno. Da tale incarico ufficiale nasce il diritto del collaboratore di seguire un breve corso di aggiornamento a spese dell'ufficio scolastico regionale, al termine del quale passa alla qualifica superiore ed acquista il diritto ad un aumento stipendiale di circa 1000 euro lorde all'anno (senza ovviamente aumento di orario di lavoro) il quale entra nella base pensionabile.

Nasce dall'incarico anche l'obbligo di svolgere l'assistenza igienica. Tale obbligo è immediatamente operante, purchè ci sia un incontro con la famiglia per illustrare le necessità e modalità di svolgimento dell'assistenza (ad es. alunni con fragilità ossea, con spasticità, etc). Il corso di aggiornamento quindi non è condizione per l'inizio dell'adempimento dell'obbligo di assistenza, ma condizione indispensabile per ottenere l'aumento stipendiale, ovviamente anche per un approfondimento culturale e pratico del nuovo lavoro.

Pertanto se un collaboratore si rifiuta di svolgere l'incarico, senza giustificato motivo ( ad es. disabilità), il DS è obbligato a diffidarlo e quindi ad irrogare una sanzione disciplinare. Se poi tutti i collaboratori sono persone con disabilità, allora il DS deve chiedere all'ufficio scolastico regionale che trasferisca uno dei collaboratori che lo accetti o, in mancanza, a sorte in una scuola viciniore, dove non svolgerà questo tipo di assistenza e di trasferire da una scuola viciniore altro collaboratore che abbia già svolto il corso o comunque che non abbia una disabilità.

Le annuali circolari sugli organici delle scuole prevedono anche la possibilità di assumere in deroga collaboratori scolastici aggiuntivi per svolgere questo tipo di assistenza. In mancanza di tutto ciò, la famiglia che fosse invitata telefonicamente dalla scuola a recarsi ivi per pulire l'alunno o che lo trovasse sporco al momento di andarlo a riprendere a scuola, dovrebbe, prima di prendere l'alunno, recarsi dai Carabinieri, invitarli per un sopralluogo a scuola e quindi potrebbe, se vuole, sporgere denuncia nei confronti del DS e dei collaboratori scolastici per omissione di atti di ufficio, interruzione di un pubblico servizio e mancata assistenza a persona non autosufficiente.

Se una volta i collaboratori scolastici potevano rifiutarsi di svolgere il corso di aggiornamento, da ora in poi ciò non è più possibile, poiché l'art. 1 comma 124 della legge di riforma della scuola n. 107/2015, ha stabilito che l'aggiornamento in servizio è un obbligo "strutturale e permanente".

-------------------------------------------------

*Questi concetti sono stati espressi pubblicamente dall'avv. Nocera il 22/09/2015 a Rai Radio 3 durante la trasmissione "Tutta la città ne parla". Si può ascoltare il suo intervento cliccando qui a partire dal minuto 20.

Per approfondire è possibile consultare anche le schede normative: n° 144. Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli” (CCNL 2003) e n° 434. Organici di fatto di sostegno per l’a.s. 2013-14 (CM 18/13)

13 ottobre 2015