Fonte www.edscuola.eu - Allo studente con disturbo dello spettro autistico deve essere garantito il sostegno con rapporto 1 a 1, in considerazione della gravità di tale malattia, salvo l’indicazione rigorosa delle ragioni per le quali il dirigente scolastico ritenga non necessario assicurare un sostegno pieno. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato 5431/2015 qui disponibile

Il caso

La disputa trae origine dal provvedimento del preside di un istituto scolastico omnicomprensivo con cui venivano assegnate ad un alunno frequentante la quinta classe elementare, per l’anno 2012-2013, 11 ore settimanali di sostegno, rispetto alle 24 previste per l’anno precedente. Tale riduzione era bilanciata dall’affiancamento di una operatrice Asl per le ore restanti. I genitori dell’alunno impugnavano però tale provvedimento chiedendo l’assegnazione del sostegno in rapporto 1 a 1. Il giudice di primo grado aveva però ritenuto che in relazione alla gravità della malattia il piano di 11 ore di sostegno più le 13 di affiancamento fossero congrue. I genitori ricorrevano però in appello ribadendo che il «disturbo dello spettro autistico» di cui soffre il loro figlio necessita di un sostegno pieno.

21 dicembre 2015