Fonte www.infoconitnuaterzosettore.it - L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha emesso la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 contenente le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali L’ANAC aveva attivato una consultazione on line sulle Linee guida che si è conclusa il 10 semttembre 2015.

L’Autorità ha ritenuto opportuno emanare le Linee guida con lo scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di realizzare i predetti obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi nonché dei principi che ne derivano (parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza).

L’intervento si inserisce nel quadro normativo comunitario e nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi sociali e nel sistema normativo di settore (l. 8 novembre 2000 n. 328 sul sistema integrato di servizi sociali e decreto attuativo d.p.c.m. 30 marzo 2001; l. quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266; l. 30 dicembre 1995 n. 563 e relativo regolamento attuativo d.m. 233 del 2 gennaio 1996, in materia di accoglienza degli immigrati irregolari; d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e l. 30 giugno 2002 n. 189 in materia di accoglienza agli stranieri regolarmente soggiornanti; l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663 e dalla l. 22 giugno 2000 n. 1938., in materia di recupero dei soggetti detenuti; l. 8 novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali di tipo B).

Le disposizioni di settore in materia di servizi sociali summenzionate, prevedono la possibilità di effettuare affidamenti ai soggetti del terzo settore in deroga all’applicazione del Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali, al fine di consentire agli organismi del privato sociale la piena espressione della propria progettualità.

Trattandosi di previsioni derogatorie, le stesse possono trovare applicazione nei soli casi espressamente consentiti dalla normativa, al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi ivi individuati, con esclusione di applicazioni analogiche o estensive. Inoltre, atteso che l’erogazione di servizi sociali comporta l’impiego di risorse pubbliche, devono essere garantite l’economicità, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, oltre che la parità di trattamento tra gli operatori del settore.

Le linee guida sono state predisposte avendo a riferimento il quadro normativo attuale e pertanto dovranno essere integrate a seguito delle modifiche che saranno introdotte con la riforma del terzo settore e il recepimento della direttiva 2014/24/UE, meglio descritta nella Relazione AIR, che disciplina i servizi sociali in un apposito capo (Capo I, Titolo III, artt. da 74 a 77), dettando per l’aggiudicazione dei relativi appalti di importo pari o superiore alla soglia di 750.000 euro un regime «alleggerito».

9 febbraio 2016