Fonte www.superabile.it - Con la Sentenza del 19 ottobre 2016 n. 275, depositata il 16 dicembre 2016, la Consulta ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Abruzzo che voleva ridurre le spese per il servizio di assistenza specialistica e trasporto scolastico degli alunni con disabilità.

Con un'Ordinanza del 2014, il TAR per l'Abruzzo aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, nella parte in cui prevede che, per gli interventi di cui dall'art. 5-bis della legge regionale n. 78 del 1978, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo "nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa".

Nello specifico, la Provincia di Pescara aveva chiesto il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi, in particolare del servizio di trasporto e di assistenza specialistica degli studenti con disabilità, riferite alle annualità 2006-2012. La Provincia di Pescara aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione Abruzzo i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte, ma la Regione aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia. Il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti con disabilità, compromettendo l'erogazione sia dell'assistenza specialistica che dei servizi di trasporto.

La sentenza quindi, intervenendo sulla controversia tra Regione e Provincia, sancisce che il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio, soprattutto nel passaggio in cui afferma che "è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".

La Sentenza del 19 ottobre 2016 n. 275 è disponibile cliccando qui

24 gennaio 2017