Fonte www.nonprofitonline.it - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2016 ha modificato il precedente Dpcm 23 aprile 2010, introducendo importanti novità per gli enti che partecipano al riparto del 5 per mille, in merito agli adempimenti necessari per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari.

Per il 2017, le associazioni che si erano già iscritte, nel corso del 2016, alle liste del 5 per mille, non dovranno ripresentare la domanda. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2017, verrà pubblicato un elenco sul sito dell’Agenzia delle Entrate nel quale compaiono gli enti che, avendo presentato la domanda l’anno precedente, sono di diritto iscritti alle liste del 5 per mille.

Pertanto, un’associazione che ha presentato la domanda d’iscrizione (in modo completo e senza errori) alle liste del 5 per mille nel corso del 2016, non dovrà ripresentare la stessa gli anni successivi così come, dall’anno prossimo, non dovranno più ripresentare la domanda le associazioni che, quest’anno, per la prima volta si iscriveranno agli elenchi del 5 per mille.

Ma attenzione.

Dichiarazione sostitutiva da rifare in caso di nuovo rappresentante legale

La dichiarazione sostitutiva perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette all’amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione.

Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del decreto.

Rendicontazione delle somme incassate con il 5 per mille

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

Per tutte le altre, il decreto precisa le caratteristiche del documento di rendicontazione, che entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti devono redigere sul modulo delle Entrate, accompagnandolo da una relazione illustrativa. Tale rendiconto deve includere, oltre ai dati del beneficiario e del rappresentante legale e l’anno di erogazione, la data di ricevimento, l’importo e le spese sostenute, comprese quelle per risorse umane e per acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. Se, a seguito di controlli, si accerteranno finalità diverse, le somme dovranno essere restituite.

2 febbraio 2017