foto di salvadanaio rottoCon la Circolare 2/10 del 22 gennaio u.s., ed in prossimità con la scadenza per l'invio telematico del prospetto informativo annuale da parte delle aziende, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso fornire maggiori chiarimenti circa l'esonero da obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99. Tale possibilità è infatti prevista, per legge, per le aziende che ricorrono alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, ai contratti di solidarietà, ai licenziamenti collettivi e (come specificato dalla circolare) alle procedure di mobilità.
Alla luce della crisi finanziaria che ha investito anche il nostro Paese, però, il dicastero ha inteso raccomandare che anche per le aziende che facciano ricorso al CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) sia prevista una agevolazione per favorire l'ottemperanza agli obblighi della citata legge, rimettendo ai "servizi provinciali competenti, l'opportunità di individuare strumenti compatibili da consentire l'adempimento dell'obbligo di assunzione". In altre parole, per le aziende che ricorrono al CIGO, l'obbligo di assunzione permane, così come permane l'obbligo (per tutti) di inoltrare per via telematica il prospetto annuale entro il 1 febbraio ) ma si incoraggia l'intervento dei Distretti Provinciali del Lavoro prima di procedere con le sanzioni previste.
Quali siano queste "azioni" che dovrebbero nascere da un raccordo tra il Distretto Provinciale del Lavoro ed il servizio provinciale competente non è dato sapere e la tempistica poco felice non ne agevola certo la comprensione (la Circolare è stata pubblicata, lo ricordiamo, il 22 gennaio).
È anche vero che la circolare si conclude osservando che queste raccomandazioni valgono per il futuro ma, una volta fatto lo sforzo di predisporla, sarebbe stato meglio renderla anche efficace.


27 gennaio 2010

Per approfondire
leggi la Circolare del Ministero 2/10
leggi l'articolo in merito alle nuove procedure Avviamento al lavoro delle persone con disabilità: primi indirizzi operativi