Fonte www.superabile.it - L'inserimento di lavoratori con disabilità nella pubblica amministrazione potrebbe diventare potrebbe compiere presto un decisivo passo avanti. Importanti novità sono infatti contenute nei decreti attuativi della riforma del testo unico del pubblico impiego, approvati nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri in esame preliminare: i due decreti saranno ora sottoposti ai pareri delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, per acquisire l'intesa con Regioni e autonomie locali.

La strada è quindi ancora lunga, ma intanto è arrivato il primo ok alle misure che si propongono di ridisegnare la geografia del lavoro nel pubblico impiego. Con importanti novità anche per l'inclusione lavorativa, contenute nel Capo V, articolo 10.

Tre, in particolare, i nuovi strumenti che dovrebbero essere introdotti con la riforma: Consulta nazionale, responsabile dei processi d'inserimento e monitoraggio sull'applicazione della legge 68/99.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Consulta - “Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità”, si legge nel articolo 10 comma 1, che va a modificare le precedenti norme sul pubblico impiego (in particolare, l'art. 39 del decreto legislativo n.165 del 2001).

La composizione della Consulta è definita nel comma 2: ne fanno parte “un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall’osservatorio nazionale. Ai componenti della Consulta – si precisa - non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente”.

Ma qual è il compito della consulta? “Elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”, si legge nel comma 3; svolge “il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione”; indica “ai ministeri competenti iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni”; infine, “prevede interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro”.

Responsabile inserimento - Sempre l'articolo 10 interviene a modificare l'articolo 39 della precedente normativa, introducendo il “responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità”, con il compito di “garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti,”. Questo, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili”. Nello specifico, il responsabile dei processi d'inserimento “cura i rapporti con il servizio per l’inserimento lavorativo disabili del centro per l’impiego territorialmente competente, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento mirato”; “predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli”; infine, “verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione”.

Monitoraggio e banca dati - Per garantire la piena inclusione lavorativa e l'osservanza e l'applicazione della legge 68/99, si chiede infine alle amministrazioni pubbliche di “comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati alle persone con disabilità”. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere “al servizio inserimento lavorativo persone con disabilità territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, riservati ai soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all’articolo 11 della citata legge”.

Queste informazioni saranno raccolte nella “banca dati di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99”.

Per finire, “in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l’impiego avviano numericamente i lavoratori con disabilità attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

28 febbraio 2017