Fonte www.disabili.com - Prendendo spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, il sito disabili.com traccia uno schema relativo a condomini, ascensori, mobilità e abbattimento delle barriere architettoniche.

LA SENTENZA - Con questa sentenza, la n. 24235/2016, si è deliberato che non è possibile costruire un'innovazione (nel caso specifico un ascensore) qualora esso comprometta l'utilizzo di un bene da parte anche di un solo singolo condomino (qui, un box garage). Il diritto di proprietà, infatti, prevale sul diritto della persona con disabilità di intervenire sull’edificio per abbattere le barriere architettoniche, e questo diritto reca con sé i benefici di utilizzo che si possono trarre dal bene di proprietà presenti o futuri. Perciò, ed è il caso specifico in oggetto, anche se nel momento in cui si discute della realizzazione o meno della modifica edilizia quel bene non è utilizzato, comunque il suo proprietario ha diritto a non vedersi lesa la possibilità di utilizzarlo in futuro e di conseguenza sarà vietata qualsiasi modifica dello stabile che possa pregiudicare la fruizione del bene in esame.

QUALI ARTICOLI SONO INDEROGABILI PER COSTRUIRE IN CONDOMINIO – Ricordiamo infatti che il Codice Civile disciplina in maniera chiara le modalità di realizzazione di modifiche all'interno di uno spazio condominiale. In particolare sono da tenere presenti gli artt. 1120 e 1121 che riguardano le innovazioni e le innovazioni gravose e voluttuarie, e l'art. 1136 relativo alla validità del voto dell'assemblea. Gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche non possono in alcun caso ovviare a questi articoli, come ricorda la legge 13/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati all'art. 2:

“Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche […] sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. […] Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.”

Anche la Corte di Cassazione aveva ribadito in un'altra occasione che l'art. 1120 del C.C. non può essere ignorato, e così infatti è stato ripetuto nella sentenza di novembre 2016. Con l'articolo 1120 del Codice Civile si precisa che “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ma sono vietate le innovazioni: 1) che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato; 2) che ne alterino il decoro architettonico; 3) che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.”

IL DIRITTO DI PROPRIETÀ E DI USO DEL BENE DA PARTE DEL SINGOLO - In riferimento a quest'ultima clausola, in particolare, la sentenza di novembre 2016 ha sottolineato come “la condizione d’inservibilità del bene comune all’uso o al godimento anche di un solo condomino è riscontrabile anche nel caso in cui l’innovazione produca una sensibile menomazione dell’utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene”. Nel caso specifico, anche se il condomino contrario all'installazione dell'ascensore non usava il box garage adiacente, comunque ne era proprietario, e sarebbe stato leso nella possibilità del suo utilizzo, qualora l'ausilio fosse stato installato. Così spiega la sentenza: “L’innovazione in oggetto violava l’articolo 1120 c.c., comma 2, perché lo spazio di mq. 1,12 lasciato libero per il passaggio menomava gravemente il godimento della stessa area comune e degli immobili di proprietà. Ciò si desumeva dal fatto che tale misura era inferiore a quella minima di m. 1,20 fissata dal Decreto Ministeriale n. 236/1989, articolo 4.1.10, relativamente al superamento delle barriere architettoniche, per la lunghezza delle rampe di scale, e impediva il passaggio contemporaneo di due persone e quello di una barella con un’inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale.”

In materia di abbattimento di barriere architettoniche è dunque sempre opportuno accertarsi di non arrecare danno – o limitare i diritti - a nessuno degli condomini, pena l'impossibilità di eseguire le opere che ci aiuteranno a vivere meglio.

INFO UTILI DA SAPERE - Di seguito alcuni riferimenti normativi utili per essere a conoscenza dei vincoli in materia di costruzione edilizia:

1) La Corte di Cassazione ha sentenziato (14096/2012) che l'ascensore, in qualità di elemento necessario per l’abitabilità di un appartamento ed innovazione diretta all’eliminazione delle barriere architettoniche può essere installato anche in deroga alla normativa sulle distanze minime, previste dal Testo Unico per l'Edilizia (art. 79 D.P.R. 380/2001) e dagli artt. 873 e 907 Codice Civile, che prescrivono una distanza minima di 3 metri utile a garantire le giuste condizioni di salubrità e salute.

2) La legge che disciplina la modalità di esecuzione di interventi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche è la L. n. 13/1989. In questa legge all'art. 2 si precisa che questo tipo di interventi devono comunque mantenere validi gli articoli 1120 (comma 2) e 1121 (comma 3) del C.C.

3) Consigliamo di rimanere aggiornati in merito a maggioranza di consensi per validità delle votazioni e modifiche recenti in tema di regole condominiali consultando anche la Riforma del condominio 2012.

14 marzo 2017