Tante persone decidono di trasferirsi all'estero, complice anche il periodo di crisi economica che interessa l'Italia. In caso di disabilità ci sono alcune cose da sapere rispetto a tutele, prestazioni assistenziali, inserimento lavorativo, assistenza sanitaria etc...

Considerando i tempi odierni e la spinta abbastanza diffusa di molte persone, soprattutto giovani, che desiderano cominciare una nuova vita o dare una svolta alla propria carriera trasferendosi all'estero, in questo articolo son raccolte le principali cose utili da sapere per le persone con disabilità che volessero fare questo salto.

Molte infatti sono le persone che desiderano vivere in un nuovo Paese: spesso si è insoddisfatti della propria condizione in Italia, si vuole cambiare posto, si cercano aiuti più concreti, città più accessibili...

Qui il sito www.disabili.com ha cercato di raccogliere in un unico spazio tutte le informazioni che è utile conoscere e i riferimenti da utilizzare per darvi poi modo di approfondire la situazione Stato per Stato a seconda dei progetti, precisando che per forza di cose questo articolo non vuole e non può essere del tutto esaustivo sulla materia.

CONSIGLI BASE

I primi consigli che vengono in mente quando si pensa a trasferirsi all’estero, sono quelli più comuni ma fondamentali:

- imparate bene la lingua del Paese di destinazione;

- informatevi bene sullo stile di vita, sulle tradizioni e le abitudini;

- informatevi bene sul costo della vita e su quanto lo Stato vi versa, considerando le vostre disponibilità economiche;

- già prima di partire approntate bene dove alloggiare e che pratiche richiedere una volta in loco;

- ricordate che ciascun paese ha sistemi assistenziali differenti, per cui informatevi bene su quali misure sono previste per i cittadini con disabilità; su come funziona l'assistenza sanitaria, ma anche su quanto sono accessibili le città, che considerazione c'è delle persone con disabilità e dei loro bisogni...

Tenete sempre presente che bisogna soppesare pro e contro in ogni caso, e ricordate che la vostra condizione italiana rispetto alla disabilità (cioè come siete riconosciuti invalidi e come siete tutelati a livello di inserimento lavorativo e agevolazioni fiscali nonché trattamenti pensionistici) non è automaticamente riconosciuta all’estero.

1) ASSEGNO DI INVALIDITÀ – PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN UE La disciplina comunitaria, dettata dall'articolo 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004, stabilisce che non possano essere esportate (e quindi nemmeno percepite su un conto bancario estero) le prestazioni di sicurezza sociale che abbiano natura assistenziale e non contributiva. Di conseguenza la pensione sociale, l'assegno sociale, la pensione per i ciechi o i sordi, l'assegno di invalidità e quello di inabilità come anche l'indennità di accompagnamento non possono essere più percepiti se si cambia residenza, in quanto sono tutte prestazioni di natura assistenziale riservate a cittadini italiani residenti in Italia. Se anche non si cambia residenza comunque le prestazioni assistenziali non possono essere percepite all'estero ma saranno accreditate in istituti bancari italiani, purchè la permanenza all'estero sia di breve durata. Questo significa che non deve superare i sei mesi altrimenti l'INPS sospende l'erogazione del beneficio eccetto il caso di gravi motivi sanitari documentati, come spiega superabileinail.it. Una volta cambiata residenza bisogna fare affidamento su regole e norme in vigore nel nuovo Paese di residenza. Qui alcuni link utili in materia di invalidità civile nei Paesi dell'Unione Europea e FAQ sull'invalidità. Consigliamo comunque di visitare il sito dell'INPS per maggiori informazioni.

2) INSERIMENTO LAVORATIVO, QUOTE CATEGORIE PROTETTE IN UE - Valgono il collocamento obbligatorio, le graduatorie e le liste speciali che ci sono in Italia? E il certificato di invalidità civile che si ha, vale anche all'estero? E se sì con la stessa percentuale? Non esiste un'equiparazione automatica del riconoscimento di invalidità nei sistemi degli altri Paesi UE, tant'è che è in fieri l'idea di una tessera europea dell'invalidità che perlomeno contribuisca ad usufruire di alcune agevolazioni più “spicce” nei trasporti, nella cultura, nello sport negli Stati membri dell'Unione. E per quanto riguarda il lavoro si deve sottostare alle regole e alle modalità vigenti del Paese prescelto che variano molto da Stato a Stato come spiega superabile.it. In alcuni paesi, come il nostro, vige il sistema delle quote d’obbligo (per esempio in Francia, in Germania e in Spagna). Alcuni altri paesi (Irlanda, Olanda e Regno Unito) non dispongono di alcun sistema di quote. In particolare il Regno Unito, ha adottato una legislazione antidiscriminatoria in favore dei disabili che li considera alla pari degli altri lavoratori anche nell’accesso al lavoro. Al sistema delle quote si affiancano poi forme di promozione del lavoro protetto, in genere dedicate a quelle aziende che sono impossibilitate ad adempiere agli obblighi di assunzione. Queste fanno da committente per un soggetto esterno che impiega persone con disabilità. In considerazione di tutti questi elementi è quindi necessario rifarsi allo specifico sistema applicato dai singoli Paesi per il collocamento obbligatorio, indipendentemente dall’accertamento dell’invalidità ottenuto in Italia.

3) ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO – Come spiega bene la pagina dedicata della Farnesina vi sono vari casi:

1) Se si tratta di viaggio o soggiorno temporaneo nell’Unione Europea, in Svizzera, nello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni: il cittadino italiano può fruire dell’assistenza sanitaria diretta presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi.

2) Se si tratta di viaggio o soggiorno temporaneo in Paesi al di fuori dell’U.E. e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria: il cittadino italiano usufruisce dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, anticipando le spese di cui dovrà chiedere il rimborso tramite l’Ufficio consolare all’estero.

3) Se si trasferisce la residenza in uno Stato che non ha alcuna convenzione con l'Italia si perde il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quindi è necessario mobilitarsi nel Paese di destinazione. NB: Ai sensi del DM 1 febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie. Le cure di altissima specializzazione all’estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via eccezionale, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza. A questa pagina del Ministero della Salute si trovano ancora più informazioni.

SITI UTILI

•CONSOLATI: Contattare i consolati che si occupano di fornire la modulistica e tutte le informazioni per assistere i cittadini italiani residenti all'estero. Poi nei vari siti dei consolati si trova l'elenco dei patronati da contattare sul posto.

•MISSOC: Un sito molto utile da consultare è il sito dell'Unione europea dedicato al Missoc, il Sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale nell'Unione europea. Il servizio è gestito dalla Commissione Europea con l'assistenza di un'apposita segreteria e di funzionari preposti all'aggiornamento delle informazioni suddivisi per Paese. Il Missoc offre delle tabelle comparative molto utili che riassumono le diciture e le normative seguite nei 28 Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera in 12 settori principali della protezione sociale (finanziamento, assistenza sanitaria, assicurazione malattia, prestazioni per maternità, invalidità, vecchiaia, reversibilità, disoccupazione, risorse minime garantite e assistenza a lungo termine). Sempre dallo stesso sito è possibile accedere a guide semplificate per ogni Paese dell'UE che riassumono quali sono gli interventi assistenziali messi in atto in ogni Paese con particolare riferimento ai servizi sanitari, all'assistenza sociale, alle pensioni e alle indennità varie.

•GUIDA INTERATTIVA “SE PARTO PER...”

•VIAGGIARE SICURI