mano inserisce rotella in un ingranaggioUn messaggio INPS fornisce alcuni chiarimenti sulle procedure

Con il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010 l'INPS , in relazione all'applicazione dell'articolo 33 comma 3, della legge 104/92, ha definito nel dettaglio le modalità di fruizione dei permessi orari che spettano al familiare per accompagnare a visita medica o a terapia esterna la persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 che sia ricoverata a tempo pieno.

I chiarimenti dell'INPS fanno seguito all'interpello n. 13 del 20 febbraio 2009, con il quale il Ministero del Lavoro ha espresso parere favorevole alla concessione dei permessi nel caso in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l'assistenza per visite specialistiche e terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi la persona con disabilità alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della casa di cura.

Nello specifico, il Ministero del Lavoro ha riposto all'ANCI la quale richiedeva chiarimenti sulla fruizione dei permessi da parte di familiari di persone con disabilità ricoverate in istituto (per i quali non è normalmente prevista, per Legge, la fruizione dei permessi) nel caso in cui la struttura ospitante non garantisca l'assistenza per visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura stessa, confermando la possibilità in questo caso della fruzione del beneficio, vincolandola però alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite/terapie effettuate.

L'INPS, è invece entrata nel merito delle modalità operative della concessione e fruzione di tale beneficio, chiarendo che:

  • il lavoratore interessato dovrà presentare un'apposita domanda per il godimento dei permessi
  • successivamente dovrà esibire la documentazione probante l'avvenuto accesso alle strutture sanitarie e la dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l'affidamento della persona con disabilità alla responsabilità del lavoratore per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della struttura ospitante . La documentazione dovrà essere inoltrata, per ogni mese in cui si sia verificata tale necessità, al centro medico legale per l'apposizione di un visto di congruità del periodo richiesto e per l'invio della autorizzazione per il datore di lavoro.
  • resta salva la possibilità, nelle more, per il lavoratore di assentarsi dal lavoro ad altro titolo e solo ex-post l'assenza potrà essere convertita, secondo le modalità del contratto di lavoro specifico, in permessi ex l. 104/92

L'INPS specifica, inoltre, che sebbene l'autorizzazione dovrà essere fornita di volta in volta sulla base della documentazione presentata, non è necessario ripresentare un nuovo modello di domanda per ogni periodo richiesto .

(9 giugno 2010)