Fonte www.edscuola.eu - La nota Miur n. 16041 del 29 marzo 2018, che fornisce indicazioni in merito alla dotazione organica del personale docente per l’anno scolastico 2018/19, nel paragrafo dedicato ai posti di sostegno, così recita: “Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/09 art. 5 comma 2” Il predetto articolo 5, comma 2, del DPR 81/09 prevede: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola…”

In presenza di alunni con disabilità, dunque, le classi iniziali della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, sono formate, di norma, con un massimo di 20 alunni.

Quanto suddetto è possibile, soltanto: se la scuola esplicita e motiva la necessità di costituire la classe con 20 alunni in relazione ai bisogni formativi degli alunni disabili; se il progetto di integrazione definisce strategie e metodologie adottate dai docenti della classe, docenti curricolari e di sostegno, o da altro personale che opera nella scuola.

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