Fonte www.disabili.com - È tempo di modello 730 e dichiarazione dei redditi: è quindi utile un piccolo focus sulle detrazioni delle quali possono usufruire le persone con disabilità. Partiamo con questo articolo dalle spese sostenute per visite, esami e prestazioni sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3): per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è infatti riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%. Ricordiamo che la detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

SPESE CON FRANCHIGIA - possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

SPESE SENZA FRANCHIGIA - Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

1. il trasporto in autoambulanza della persona con disabilità in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11);

2. il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato (Circolare 24.04.2015 n.17, risposta 1.4); 3. l’acquisto di poltrone e carrozzelle per persone inabili e non deambulanti;

4. l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

5. l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

6. la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5) - solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;

7. l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella - solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;

8. l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.2) - solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche; 9. l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con grave disabilità (Risoluzione 09.04.2002 n. 113);

10. l’acquisto di telefonini per persone sordomute (Circolare 01.06.1999 n.122, risposta 1.1.11) - soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata;

11. l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare 06.02.2001 n. 13) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5) - soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata;

12. l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte delle persone disabilità, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche - soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata. L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che si produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

- Per poter portare in detrazione queste spese (ma anche per quanto riguarda la deduzione, ndr) è necessario essere in possesso di determinate certificazioni. In primis quella relativa alla condizione di disabilità. Vediamo cosa significa.

Sono considerati persone con disabilità, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti "invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Pertanto:

- Con certificazione di Legge 104/92 - Le persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992. La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

- Con certificazione di invalidità totale e accompagnamento - Per gli invalidi civili senza accertamento di handicap, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un'invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.

I DOCUMENTI DELLE SPESE

È importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza).

Per approfondire

Consulta la Circolare n.7/E dell’Agenzia delle Entrate