Fonte www.superabile.it - La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado avrà inizio con la prima prova scritta di italiano, il 20 giugno 2018 alle ore 8,30, per una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario il 21 giugno alle ore 8,30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni. La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d'esame, è in calendario il 25 giugno, a partire dalle ore 8,30.

Per le istruzioni sullo svolgimento degli esami, l'Ordinanza del 2 maggio 2018 n. 350 in allegato con i modelli di verbale, all'articolo 22 stabilisce che per i candidati con disabilità, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati, che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti (articolo 16 commi 1 e 3 Legge 104/92).

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto e per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. I candidati con disabilità che hanno seguito un percorso didattico differenziato (articolo 15 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2001 n. 90) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.

Anche se non svolgono una o più prove scritte, i candidati con disabilità che hanno seguito un percorso didattico differenziato, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per gli esami dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), l'articolo 23 dell'Ordinanza, stabilisce che se hanno seguito un percorso didattico ordinario (articolo 6 comma 5 del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 n. 5669), con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte, nelle forme e nei tempi previsti.

Questi studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato, conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato (articolo 6 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011), con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 e il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Al comma 4, sempre dell'articolo 23 dell'Ordinanza, si prendono in considerazione candidati con altri bisogni educativi speciali (BES), individuati dal Consiglio di classe, con difficoltà di apprendimento di varia natura, per i quali devono essere fornite utili e opportune indicazioni per l'esame di Stato in base alla Direttiva del 27 dicembre 2012, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 n. 1551 e del 22 novembre 2013 n. 2563.

In ogni caso non è prevista alcuna misura dispensativa per candidati con altri bisogni educativi speciali in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Detti studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato a queste condizioni, conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Per approfondire leggi l'articolo "Esami di Stato per alunni con disabilità: prove scritte equipollenti. Criteri per il colloquio. La guida".