Fonte www.superando.it - «Durante una serie di recenti scambi avuti dalla nostra Federazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, tra i vari punti da noi evidenziati è emersa l’importanza di riuscire a fare applicare correttamente in tutte le scuole l’articolo 14, comma 4 del Decreto Legislativo 66/17, in materia di continuità del progetto educativo e didattico»: lo ha scritto Vincenzo Falabella, presidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), in una nota inviata alle varie componenti della propria organizzazione, ricordando che il comma citato recita che «al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297», ovvero: «1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. 2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo».

La richiesta del Presidente della FISH è dunque quella di inviare a Raffaele Ciambrone(raffaele.ciambrone@istruzione.it), dirigente dell’Ufficio IV del Ministero (Disabilità, Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Integrazione alunni stranieri), e per conoscenza alla Segreteria Nazionale FISH (presidenza@fishonlus.it), tutte le segnalazioni di cui le organizzazioni siano a conoscenza riguardanti casi di discontinuità didattica a discapito di alunne o alunni con disabilità, «per consentire alla nostra Federazione – conclude Falabella – di sostenere col Ministero la necessità di inviare urgentemente una circolare a tutte le scuole».

*Cui Anffas aderisce