Fonte www.disabili.com - Novità sul fronte invalidità civile: a partire dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile viene innalzato di 5 mesi, passando da 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018 ai 67 anni. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 4570 del 2018. 
Ricordiamo che al compimento dei “65esimo anno” (in realtà negli anni già rimodulato al rialzo, ndr) la pensione o l’assegno mensile erogati agli invalidi civili totali o parziali, come pure la pensione per i sordi civili, si trasforma in assegno sociale.
Vediamo chi riguarda questa novità, e cosa bisogna fare. 

IL REQUISITO ANAGRAFICO - La legge (L’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) stabilisce che il requisito anagrafico dei 65 anni previsto per l’assegno sociale venga aggiornato con cadenza triennale, sulla base dell’innalzamento della speranza di vita. A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, tale requisito anagrafico è stato innalzato prima a 65 anni e 3 mesi e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi. A partire dal 2018 è stato innalzato di un ulteriore anno, portandolo a 66 anni e 7 mesi. Ora, l’innalzamento di 5 mesi che scatterà a partire dal 1 gennaio 2019,  previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, fa sì che l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e7 mesi previsti per il 2018.

PER QUALI PRESTAZIONI

Le prestazioni interessate sono:

- assegno sociale (di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
- assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile (di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.118)
- assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali (di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.118)
- assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi (di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381)

Ricordiamo che NON si trasformano in assegno sociale:

- indennità di accompagnamento
- pensione dei ciechi assoluti
- pensione dei ciechi parziali                           
- indennità speciale dei ciechi parziali.

LA PENSIONE DAI 18 AI 67 ANNI - Per effetto dei questo innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal prossimo 1 gennaio la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.

CASI PARTICOLARI - Coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”.

Ne consegue che tali soggetti:
a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;

b) qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio
1970, n. 381.

Per maggiori informazioni leggi la circolare dell'INPS.