Memoria ANFFAS ONLUS per 11^ Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Senato della Repubblica su Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (DDL 1018).

Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale), nel ringraziare per l’opportunità di produrre la presente memoria, intende sottoporre alcune osservazioni e proposte di emendamenti per il disegno di legge in esame, sulla scorta dell’esperienza ultrasessantennale maturata in tema di disabilità e politiche sociali ed in rappresentanza delle oltre 30.000 persone con disabilità e loro famiglie che quotidianamente si interfacciano che le realtà Anffas presenti su tutto il territorio nazionale. 

Entrando direttamente nel merito, Anffas mette in evidenza i seguenti punti:

  1. Dalla lettura del decreto legge si rileva in maniera chiara ed inequivocabile che le persone con disabilità ed i loro nuclei familiari saranno fortemente penalizzate per l’accesso e per l’entità al Reddito di Cittadinanza.

Infatti, impropriamente nel reddito familiare di riferimento per l’accesso al Rdc vengono conteggiati alcuni trattamenti assistenziali che sono ricollegabili alla condizione di disabilità, quali per esempio le pensioni di invalidità civile, cecità e sordità civile, visto che l’articolo 2 comma 6 del decreto prevede che vanno aggiunti tutti i trattamenti assistenziali tranne quelli per cui non occorra la c.d. “prova dei mezzi” (ossia quelli la cui erogazione non è collegata ad un reddito). 

Per esempio, una persona con invalidità civile al 99% (titolare di assegno mensile di assistenza), che vive sola, si vedrà impropriamente considerata titolare di un reddito di oltre €3.770, laddove però, secondo le sentenze del Tar del 2015 e del Consiglio di Stato del 2016, tali provvidenze non dovrebbero essere conteggiate perché solo necessarie a far riportare la persona con disabilità nella medesima condizione di partenza di chi non presenta, a parità di tutte le altre condizioni, quella di disabilità, che di per se stessa genera ulteriore impoverimento e condizioni di deprivazione. 

Quindi, si richiede che durante la procedura di conversione in legge del decreto legge sia eliminato all’articolo 2 comma 6 la previsione in cui rientra, nel reddito familiare da considerare per l’accesso, il “valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”. 

Tale richiesta è valida anche per evitare che le persone con disabilità ed i loro nuclei familiari siano fortemente penalizzate anche per l’entità della misura. 

Infatti, la componente del Rdc “pura”, cioè quella ad integrazione del reddito familiare (indipendentemente dall’altra eventuale componente inerente il sostegno alla locazione o al mutuo) è data dalla differenza di quanto serve alla famiglia per giungere al limite di reddito (€6.000 più maggiorazioni a seconda del numero dei componenti maggiorenni o minori) preso in considerazione per l’accesso.

Ciò comporta che una persona con invalidità civile al 99% che vive sola e senza ulteriori redditi avrà diritto, considerando l’assegno mensile di assistenza (c.d. pensione di invalidità), ad un reddito di cittadinanza di meno di €2.300 all’anno, laddove una persona senza disabilità, che vive sola e senza reddito anch’essa, avrà diritto a €6.000. In sostanza, alla fine, le persone con disabilità, che rischiano per quanto sopra detto, anche di non rientrare nella misura, in ogni caso si ritroveranno ad avere meno delle altre. 

 2. Ma al di là di neutralizzare l’impatto negativo dei trattamenti assistenziali, occorre invece considerare che in ogni caso la condizione di disabilità di uno dei componenti del nucleo familiare impatta ben oltre la sola necessità di intervenire sul singolo, ma sulle intere dinamiche del nucleo stesso, condizionandolo in termini di disponibilità di tempo (assistenza continua che limita a priori la possibilità di trarre redditi), di mezzi necessari a garantire l’accesso a determinati servizi (automezzo e carburante per raggiungere i luoghi di riabilitazione), di maggiore necessità di risparmio (anche per garantire il c.d. “dopo di noi”). 

Pertanto, si richiede di intervenire all’articolo 2 comma 4 per fare in modo che il parametro della scala di equivalenza per cui è moltiplicata la soglia di €6.000 di reddito familiare per individuare il limite di accesso e dell’entità della misura sia incrementato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e di conseguenza innalzando il parametro massimo almeno fino a 2,5. 


 3. Per gli stessi motivi di cui al punto 2 si chiede di modulare l’incremento del valore mobiliare per i nuclei componenti con disabilità previsto dall’attuale articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3, quale requisito di accesso alla misura prevedendo che l’incremento di €5.000 per ogni componente con disabilità media ed innalzando l’incremento a €7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.

 4. Si ritiene altresì che si deve prevedere che si acceda alla misura della Pensione di Cittadinanza anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da tutti i membri ormai i 67 anni ed una o più persone con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall’allegato 3 del DPCM n. 159/2013. Ciò perché la ratio della pensione di cittadinanza è quella di sostenere nuclei che ormai sono nella sfera della pensione e non ha opportunità di sviluppare nuovi redditi.

 5. Occorre inoltre modificare l’impianto oggi previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legge per promuovere e sostenere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Nel decreto legge si prevede che non sono obbligate a sottoscrivere il Patto per il lavoro le persone certificate con disabilità ai sensi della Legge n. 68/99 (ossia la legge che disciplina il collocamento mirato per le persone con disabilità). 

Un intervento che avesse voluto significativamente modificare le dinamiche di accesso al lavoro doveva intervenire anche ad integrare e meglio qualificare le attività del collocamento mirato, dove risultano iscritte quasi 800.000 persone con disabilità prive di lavoro, molte delle quali anche da decenni.

Quindi si chiede che nella legge di conversione si preveda espressamente che gli incentivi previsti nell’attuale articolo 8 del decreto siano cumulabili con quelli previsti di loro per la legge n. 68/99, e che comunque per i primi siano considerate delle maggiorazioni per: 

  • i datori di lavoro che assumeranno beneficiari di reddito di cittadinanza iscritti al collocamento mirato;
  • gli enti di formazione accreditati o i servizi di intermediazione che riusciranno ad inserire beneficiari del Rdc iscritti al collocamento mirato;
  • chi, persona con disabilità, abbia intenzione di iniziare una propria attività autonoma o dar vita a una società individuale o una cooperativa sociale.

Occorre anche prevedere nella legge di conversione che l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 9 del decreto abbia una dote maggiore nel caso si fornisca assistenza per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. 

 6. Vi è infine la necessità di un chiarimento tecnico, laddove all’articolo 4 del comma 2 del decreto legge si prevede l’esclusione dall’obbligo della sottoscrizione del Patto per il lavoro per “i componenti con disabilità, come definita ai sensi ella legge 12 marzo 1999, n. 68,” rischiando che non vi sia chiarezza circa cosa possa accadere se la persona con una data disabilità non abbia, nel tempo, acquisito la certificazione ai sensi della legge n. 68/99.

Quella persona con disabilità sarà chiamata sempre presso i Centri per l’Impiego che, in quel momento, valuteranno se la stessa è incollocabile ovvero collocabile ex lege n. 68/99, ma così sottoponendolo d’imperio alla relativa visita e certificazione?

Per tutto quanto sopra, Anffas Onlus fa in generale riferimento anche alla memoria presentata da FISH Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), cui l’Associazione aderisce.