In data 11.02.2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2018 contente il “Riparto del fondo per le non autosufficienze per l’anno 2018”.
Con tale decreto, in sostanza, si vanno a ripartire tra le Regioni i 450 milioni di euro che, nella legge di bilancio per l’anno 2018, erano stati specificatamente appostati dallo Stato per la non autosufficienza, unitamente agli ulteriori 12,2 milioni di euro recuperati dalle attività dell’Inps inerenti l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per i titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (ossia certificazione ai sensi della Legge n. 68/99), che si vanno ad aggiungere alle risorse del Fondo in virtù della specifica norma introdotta con l’articolo 1 comma 109 della Legge 228/2012. 

Propriamente nel decreto si stabilisce che con i sopra citati 462,2 milioni di euro vengono coperti: 

  • per 447,2 milioni di euro, distribuiti tra le Regioni secondo la Tabella 2 allegata al decreto, gli interventi classici della non autosufficienza; 
  • per 15 milioni di euro, distribuiti tra le Regioni secondo la Tabella 1, i progetti sperimentali di vita indipendente.

Relativamente agli interventi ordinari per la non autosufficienza, occorre ricordare che questi sono quelli individuati dall’art. 2 del precedente decreto di riparto dell’annualità 2016 (D. M.L.P.S.  26.09.2016) in cui venivano individuate le seguenti aree prioritarie di intervento: 
a) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare,  anche in termini di ore di assistenza personale  e supporto familiare, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni all’evoluzione dei modelli di assistenza domiciliare; 
b) supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte dei familiari e vicinato sulla base di un piano personalizzato; 
c) supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuale.

Tra l’altro, le risorse che il Fondo Nazionale destina per tali servizi vanno sempre considerate come aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle già destinate per le prestazioni e per i servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e degli Enti Locali.

Quindi, occorrerà verificare come ciascuna Regione, ricevuta la quota di Fondo Nazionale per le non autosufficienze, darà seguito alle prescrizioni sopra ricordate, avendo cura anche di coordinare i propri interventi con quelli inerenti il Fondo Nazionale, affinché gli uni e gli altri acquistino la massima efficacia e rilevanza. Sul punto, però, bisogna stare attenti nel verificare che annualità si stia ancora spendendo (molto probabilmente ancora per alcuni mesi quella del 2017) onde evitare di sovrapporre le varie annualità.
Tra l’altro, lo stesso DPCM del 12 dicembre 2018, all’articolo 2 comma 2, prevede che le Regioni utilizzino almeno il 50% prioritariamente per gli interventi in favore di persone con disabilità c.d. “gravissima”, così come individuata dall’art. 3 del precedente decreto di riparto del Fondo per l’annualità 2016 (D MLPS 26.09.2016), in cui rientrano, oltre le persone affette da s.l.a. e da demenza molto grave (inclusa quelle con morbo di Alzheimer), anche: 

  • le persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro artistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
  • le persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo la classificazione DSM-5, con quoziente intellettivo pari o inferiore a 34 e con punteggio nella scala di LAPMER pari o inferiore ad 8;
  • ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche. 

Spesso per le persone con disabilità gravissima (che si ricorda essere una parte all’interno del più ampio e generale gruppo delle persone non autosufficienti e con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 c.3 Legge n. 104/1992) vi sono anche specifici interventi appunto finanziati con la quota più ampia a loro destinata, ma ciò non vuol dire che alle altre persone con disabilità non spettino ugualmente alcuni interventi con risorse a valere sul Fondo. 

Pertanto, Anffas, farà anche in ambito locale un’opera di informazione rispetto alla possibilità per tali persone e loro famiglie di accedere, in via prioritaria rispetto alle altre, agli interventi di cui sopra, anche aiutandole a comprendere le varie casistiche entro le quali si definisce “gravissima” la disabilità. 
Invece, relativamente ai 15 milioni di euro inerenti i progetti di vita indipendente

Vi è infine da considerare che anche questo anno lo Stato ha pensato solo di fare un mero riparto delle risorse riprendendo i criteri generici degli anni precedenti, mentre si rimane in attesa ormai da 3 anni della predisposizione di un vero e proprio Piano Nazionale, che possa finalmente creare un sistema di effettiva presa in carico delle persone  non autosufficienti (così come già previsto dall’art 7 del precedente decreto del 2016) e quindi garantire a queste persone i sostegni individuati non più in base alla loro gravità, ma alla loro necessità di intensità rispetto alle varie aree della loro vita, secondo un chiaro progetto individuale, affinché si abbiano dei livelli essenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Oggi il compito di predisporre il Piano Nazionale per le non autosufficienze è in capo, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 147/2017, alla c.d. “Rete della protezione e dell’inclusione sociale”, organo governativo cui partecipano anche le regioni, che però deve consultare le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo Settore, così come per il Piano Nazionale per le Politiche Sociali e per il Piano Nazionale di contrasto alla povertà. 
Ma ad oggi non è stato insediato un tavolo di consultazione per il ridetto Piano Nazionale sulle non autosufficienze essendosi, di fatto, anche quest’anno, come sopra detto, solo ripartito le risorse e procrastinato il lavoro sul Piano Nazionale. 
Come Anffas nei prossimi giorni esterneremo il nostro disappunto per tanto ritardo, chiedendo altresì di instaurare un vero e proprio gruppo di lavoro per la redazione del Piano per non essere solo consultati in prossimità della fine dei lavori.