Tutela delle persone con disabilità intellettive
Amministratore di sostegno, interdizione e inabilitazione
Indice
- Amministratore di sostegno, elementi essenziali
- Principi della legge sull'amministratore di sostegno
- Richiesta dell'amministratore di sostegno, il procedimento
- La nomina dell'amministratore di sostegno
- Chi può essere amministratore di sostegno
- L'interdizione e l'inabilitazione
- Quali sono i presupposti dell’interdizione?
- Quali sono le caratteristiche dell’inabilitazione?
- Interdizione e Inabilitazione, il pensiero di Anffas
- Tutela delle persone con disabilità intellettive, cosa fa Anffas
- Documenti scaricabili per approfondimento
Oggi gli giuridici per una tutela legale e patrimoniale duratura del soggetto incapace, sono: amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione.
Questi strumenti se ben utilizzati, permettono ai genitori di operare serenamente nel campo giuridico quali legali rappresentanti (interdizione) o assistenti (inabilitazione) del figlio. Inoltre, attraverso l'individuazione di un loro successore che sarà nominato alla loro morte o prima, i genitori possono offrire al figlio una tutela personalizzata per il "dopo di loro" con una ricerca di un tutore che avrà soprattutto cura morale del loro figlio ed anche cura del patrimonio.
Con la legge n. 6/2004 è stato introdotto nel nostro ordinamento, accanto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, un nuovo istituto giuridico denominato amministratore di sostegno che ha “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d’agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
In base a tale legge “la persona che, per effetto di una infermità fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio”.
L’amministrazione di sostegno è quindi, un istituto di tutela giuridica importante e delicato. L’obiettivo è garantire sostegno e supporto a persone che perdono o non hanno sufficiente autonomia di vita senza ledere la libertà.
L’amministratore/trice di sostegno può essere un genitore, un parente, un conoscente, un volontario, un avvocato, un amministratore pubblico, che, sulla base di un progetto individualizzato, viene incaricato di accompagnare, assistere, rappresentare la persona (beneficiario) che ha perso l’autonomia personale.
Amministratore di sostegno, elementi esseziali
L’amministratore/trice di sostegno viene incaricato formalmente dal giudice tutelare di accompagnare, assistere e proteggere persone “che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art. 3, legge 6/2004).
L'amministratore di sostegno ha il compito di:
- “tutelare, con la minore limitazione possibiledella capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento della vitaquotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1, legge 6/2004).
L’amministratore di sostegno amministra i beni del beneficiario, prende decisioni nell’ambito dei vincoli stabiliti dal progetto individualizzato, o affianca il beneficiario. L’amministratore/trice deve attenersi alle indicazioni specificate nel decreto di nomina, ad esempio:
- la cura del beneficiario/a,
- il sostegno nella gestione di attività ordinarie,
- la scelta e gestione di collaboratori familiari,
- la scelta dell’ingresso in una struttura residenziale,
- il consenso informato,
- la gestione del patrimonio e dei risparmi del beneficiario,
- la riscossione della pensione,
- il pagamento di affitto, tasse e bollette.
Ogni anno l’amministratore/trice di sostegno deve fornire al giudice tutelare un rendiconto delle attività svolte.
Principi della legge sull’amministratore di sostegno
- Attenzione alla persona e non solo alla tutela del suo patrimonio. La nomina dell’amministratore di sostegno viene effettuata con riguardo esclusivo alla cura e agli interessi del beneficiario.
- Attenzione all’autonomia del beneficiario. L’amministrazione di sostegno non determina per il beneficiario lo status di incapace.
- Personalizzazione dell’intervento di sostegno. Il progetto affidato alla responsabilità dell’amministratore/trice di sostegno individua priorità volte a rispondere alle esigenze del beneficiario.
- Estensione degli ambiti di applicazione. L’amministrazione di sostegno si rivolge a persone che affrontano condizioni di fragilità molto diverse: persone anziane, persone con disabilità, persone con disagio psichico e persone in condizioni di dipendenza, persone gravemente ammalate.
- Valorizzazione del ruolo dei volontari. Può essere nominata una figura idonea a sostenere la per la persona fragile: non necessariamente parente o professionista, ma anche un volontario o il legale rappresentante di un’associazione (che poi può delegare altri a compiere le attività richieste).
- Promozione di una rete di supporto al beneficiario. La legge mira a favorire la collaborazione tra i soggetti vicini al beneficiario/a: operatori sanitari, operatori sociali, familiari, professionisti, giudice tutelare.
Richiesta dell'amministratore di sostegno, il procedimento
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno si presenta al giudice Tutelare del luogo in cui in beneficiario ha la residenza o il domicilio e deve indicare, tra le altre cose, anche le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. È previsto che il giudice tutelare ascolti personalmente il diretto interessato tenendo adeguatamente in conto dei bisogni e delle richieste di questi.
Nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. Il giudice provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso il decreto riguardi un minore, il provvedimento può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti (cioè prima dei sessanta giorni) per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio.
Può anche procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Tali urgenze possono essere evidenziate al momento della presentazione del ricorso.
È molto importante nella presentazione del ricorso che siano circostanziati e chiari i motivi per cui si richiede la nomina dell’amministratore. Più dettagliata è l’istanza e più semplice sarà l’istruttoria del giudice.
Il Giudice tutelare, sentito l’interessato e presa ogni opportuna informazione per individuare i suo reali problemi ed esigenze, emette il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, scegliendolo tra gli stretti familiari della persona, oppure designando la persona indicata dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Può essere nominato anche un soggetto esterno alla sfera familiare (per esempio avvocato, commercialista, etc.,) che per professionalità può garantire un’adeguata protezione e un puntuale sostegno del soggetto fragile che vede ridotte le proprie autonomie. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
La nomina dell'amministratore di sostegno
Il decreto di nomina, che può essere temporanea o a tempo indeterminato, contiene alcune precise indicazioni:
- le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
- la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
- i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con uso delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Chi può essere amministratore di sostegno
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del diretto interessato. Nell’individuare l’amministratore, il giudice tutelare preferisce, quando possibile, il coniuge, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado. L’amministratore di sostegno può essere designato anche dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con un atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel caso la persona indicata sia deceduta o assente, o in presenza di gravi motivi, il giudice può designare un amministratore di sostegno diverso.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, o soggetti quali fondazioni o associazioni nella persona del legale rappresentante o altra persona che questi ha facoltà di delegare.
Per espressa previsione del Codice Civile non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Con l’amministrazione di sostegno, la persona conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e, in ogni caso, può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Legge n. 6/2004 commentata a cura di Alfredo Bovi
La Guida, rivolta ai cittadini, spiega con un linguaggio semplice e chiaro gli strumenti giuridici predisposti dal legislatore a tutela delle fragilità sociali, a partire dalla recente legge sul “Dopo di noi” (n. 112/2016), all’amministratore di sostegno, all’inabilitazione e interdizione, nonché alla sostituzione fedecommissaria.
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L'interdizione e l'inabilitazione
Interdire significa che l'incapace maggiorenne (ed anche nell'ultimo anno della sua minore età), previa dichiarazione del Tribunale della sua incapacità ossia previa dichiarazione di interdizione, ritorna allo stato giuridico del minorenne. Il Tribunale accerta la sua incapacità e nomina un rappresentante legale ossia un tutore.
Il vantaggio immediato è che il tutore rappresenta legalmente l'interdetto per se l'interdetto deve vendere un bene immobile, il tutore, previa autorizzazione del Giudice, potrà manifestare validamente il consenso davanti al notaio in nome e per conto dell'interdetto ed ugualmente potrà validamente manifestare il consenso per un intervento medico ed ancora, nel caso in cui si debba annullare un negozio giuridico compiuto da un incapace, la prova della sua incapacità sarà semplicissima essendoci una sentenza di interdizione.
Il tutore non è solo il rappresentante legale e gestore del patrimonio, ma è colui che dovrebbe, ex art. 357 c.c., avere cura della persona del tutelato. Il tutore ha quindi anche una rilevante funzione nella cura morale della persona.
Ciò significa ad esempio che i genitori, se il figlio è interdetto, possono scegliere nella loro vita un futuro tutore che conosca il loro figlio e che, quale persona fisica, sia in grado di assicurare all'interdetto quella continuità affettiva e di memoria del suo vissuto, anche dopo la morte dei genitori.
Il fatto che un Tribunale controlli l'operato del tutore può apparire un po' gravoso, se il tutore è il genitore, ma diventa molto importante e costituisce una garanzia per gli stessi genitori, per il "dopo di loro", sapere che il tutore, terzo estraneo, ha un controllo giuridico da parte del Tribunale.
L'inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale della sua parziale incapacità, diversamente dall'interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione e necessita sempre per questi ultimi, dell'autorizzazione del giudice tutelare.
Il curatore non è rappresentante legale ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme all'inabilitato valutando l'opportunità degli stessi preventivamente con il giudice.
Il curatore non si occupa solo dell'aspetto patrimoniale. Egli lo accompagnerà nelle scelte più importanti della sua vita e firmerà insieme a lui tutti gli atti di straordinaria amministrazione, il che costituisce una enorme protezione per l'incapace.
Quali sono i presupposti dell’interdizione?
Ai fini della pronuncia di interdizione è necessario che il soggetto versi in uno stato di abituale infermità mentale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e che necessiti di una persona incaricata a rappresentarlo nel compimento di tutti gli atti giuridici. L’abitualità della patologia non è esclusa dal fatto che il soggetto presenti episodici intervalli di lucidità: ciò che rileva è che lo stato di incapacità, anche se discontinuo, sia duraturo nel tempo e che sia attuale, cioè presente e accertato al momento della pronuncia.
La pronuncia di interdizione limita la capacità di agire del soggetto interdetto che viene equiparato al minore non emancipato. L’interdetto viene affidato alle cure di un tutore scelto dal giudice tutelare in base ad una valutazione sull’idoneità della persona a ricoprire l’incarico.
Il tutore rappresenta l’interdetto nello svolgere le seguenti attività:
- Atti di ordinaria amministrazione che può compiere liberamente e autonomamente;
- Atti di straordinaria amministrazione per il compimento dei quali necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare e, per gli atti più importanti, del tribunale su parere del giudice tutelare;
- Cura dell’interdetto: nello svolgimento di tale compito il tutore deve attenersi alle direttive impartite dal giudice tutelare vigilando sulla salute, sicurezza e pulizia dell’incapace;
- Amministrazione del patrimonio dell’interdetto con obbligo di rendiconto annuale al giudice tutelare.
Quali sono le caratteristiche dell’inabilitazione?
L’inabilitazione può essere chiesta nei confronti dei soggetti maggiori di età il cui stato non sia talmente grave da giustificare un provvedimento d’interdizione, ma che li renda parzialmente incapaci di intendere e di volere e, quindi, inidonei a provvedere ai propri interessi. Lo stato degli inabilitati è equiparato a quello dei minori emancipati.
Nel caso dell’inabilitazione viene nominato un curatore degli interessi dell’inabile.
Possono essere dichiarati inabilitati:
- Coloro con una disabilità intellettiva il cui stato non sia tanto grave da richiedere l’interdizione;
- I soggetti che compiono atti di prodigalità. La prodigalità non deve consistere nella semplice cattiva amministrazione del proprio patrimonio ma nella tendenza allo sperpero, per incapacità di apprezzare il valore del denaro, per frivolezza od ostentazione con una conseguente esposizione dell’inabilitando o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici;
- Coloro che abusano abitualmente di alcolici o stupefacenti, esponendo se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Interdizione e Inabilitazione, il pensiero di Anffas
Rispetto all’applicazione dell’amministrazione di sostegno, la misura dell’interdizione risulta essere, attualmente, una figura del tutto residuale, comportando l’assoluto annullamento della persona con disabilità e la sua completa “sostituzione” da parte di altra persona (il tutore) che agisce secondo una predeterminata generale disciplina normativa, contenuta nel codice civile. Preferibile, tranne casi eccezionali adeguatamente vagliati, è, quindi, il ricorso alla misura dell’amministrazione di sostegno, attraverso la quale poter calibrare gli interventi di protezione da attivare per la persona beneficiaria, partendo dall’analisi del singolo caso.
Per quanto riguarda l'inabilitazione, Anffas ritiene che, ancor di più che per quanto detto a proposito dell’interdizione, tale misura debba essere abrogata dal nostro ordinamento giuridico, potendosi le varie ipotesi applicative della stessa ricondurre già nella misura dell’amministrazione di sostegno, specie se questa sia attentamente calibrata per ciascun
singolo caso.
Anffas è addirittura impegnata a sostenere la proposta di legge C.510, presentata alla Camera dei Deputati il 29/04/2008, volta ad eliminare del tutto dal nostro ordinamento giuridico gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, a fronte di un rafforzamento della più flessibile ed efficace misura dell’amministrazione di sostegno.
Nel citato progetto di legge, redatto dal professor Cendon, sono inseriti correttivi all’attuale disciplina dell’amministrazione di sostegno, individuati attraverso l’efficiente applicazione di tale istituto in questi primi anni.
Leggi e scarica il Manualetto Anffas "Tutela Giuridica"
Tutela delle persone con disabilità intellettive, cosa fa Anffas
Anffas Onlus dalla sua fondazione lavora anche per informare e formare e tenere aggiornate le persone con disabilità, le famiglie delle stesse e i professionisti del settore sui sistemi di tutela e sulle modalità di applicazione degli stessi.
Tra i progetti più significativi si ricordano:
Progetto "S.A.I.? Anffas in rete": (co-finanziato dall'ex Ministero della Solidarietà Sociale - l. 383/2000 bando 2006) che ha previsto creazione di ben 133 sportelli S.A.I.? (Servizio Accoglienza e Informazione) in tutta Italia. Nel corso del progetto sono stati presentati e diffusi i "manualetti S.A.I.? Anffas in-rete" , importanti guide operative che si propongono di affrontare in maniera chiara ed accessibile a tutti i principali diritti ed agevolazioni spettanti alle persone con disabilità ed i loro genitori e familiari e scaricabili gratuitamente dal nostro sito internet.
I "Manualetti" sono 6:
- Agevolazioni lavorative;
- Inclusione lavorativa;
- Inclusione scolastica;
- Invalidità civile e stato di handicap;
- Mobilità;
- Tutela giuridica.
Progetto "Accorciamo le distanze". Con la realizzazione di percorsi formativi, informativi e di confronto e partecipazione diretta dedicati, producendo ed utilizzando, tra l’altro, strumenti e prodotti innovativi.
- Formare, informare e qualificare sul territorio nazionale i leader associativi e i tecnici fiduciari appartenenti alla rete Anffas su tali tematiche;
- Rafforzare e consolidare il sistema formativo Anffas, espressione di una cultura che si manifesta nella promozione dei diritti e nella valorizzazione delle risorse umane;
- Favorire il processo di empowerment adattando gli strumenti esistenti alle singole capacità e promuovendo la consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti di essere soggetti attivi.
Inoltre, Anffas Onlus, al fine di tutelare il diritto di inclusione sociale e la presa di decisione delle persone con disabilità, nel mese di settembre 2017 ha dato avvio al proceddo "Capacity, La Legge è eguale per tutti". Modelli e strumenti innovativi di sostegni per la presa di decisioni e per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità intellettive. (CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART.12 COMMA 3 LETTERA F) LEGGGE 383/2000 - ANNO FINANZIARIO 2016).
Il progetto si propone di sperimentare modelli innovativi di sostegno al processo decisionale per le persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e ciò come previsto dall’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - CRPD (eguale riconoscimento dinanzi alla legge) al fine di promuovere la loro piena inclusione sociale e la partecipazione alla cittadinanza attiva.
Il progetto si propone di agire su due assi paralleli:
1) La realizzazione di un’analisi del sistema giuridico normativo italiano in relazione alla concreta attuazione dell’art. 12, anche a confronto con i sistemi introdotti a livello europeo ed internazionale;
2) La sperimentazione di modelli e pratiche innovativi di sostegno al processo decisionale e per la piena inclusione sociale e la realizzazione di toolkit (guide, tutorial, esercizi, risorse informatiche) rivolti a persone con disabilità, famiglie, operatori dei servizi, operatori dei sistemi di giustizia e del sociale.
Il percorso progettuale prevede la creazione di una taskforce, composta da persone con disabilità intellettiva, famiglie, esperti giuridici ed esperti nell’ambito sociale-educativo, che si occupi di realizzare l’analisi normativa nazionale ed internazionale e le prime bozze dei toolkit.
Visita la pagina del progetto per conoscerne tutti i dettagli
"Capacity, La Legge è eguale per tutti"
Documenti scaricabili per approfondimento
Legge n. 6/2004 commentata a cura di Alfredo Bovi
La Guida, rivolta ai cittadini, spiega con un linguaggio semplice e chiaro gli strumenti giuridici predisposti dal legislatore a tutela delle fragilità sociali, a partire dalla recente legge sul “Dopo di noi” (n. 112/2016), all’amministratore di sostegno, all’inabilitazione e interdizione, nonché alla sostituzione fedecommissaria.
Leggi e scarica il Manualetto Anffas "Tutela Giuridica"