- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11432/17 - Con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. n. 18 del 1980 nel caso di malattie psichiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 14412 del 5 marzo 2019 – 27 maggio 2019 - Se si impugna il verbale di invalidità per il mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento si può procedere ugualmente all'accertamento dei requisiti sanitari anche nel caso di mancata spunta nel certificato medico iniziale della casella indicante l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua
- Comunicato stampa del 24 giugno 2020 dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale su incremento pensioni di inabilità civile
- Sentenza della Corte Costituzionale 23 giugno 2020 n. 152 - Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e dell’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2166/21 - gli eredi di colui che ha presentato la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento, deceduto prima della visita, possono sempre proporre una azione giudiziaria volta ad ottenere le prestazioni spettanti al defunto in base all'accertamento del requisito sanitario sugli atti, indipendentemente dalla precedente presentazione della domanda amministrativa di cui all'art. 1, comma 8, del D.P.R. 698/94, in quanto vi è alla base il riconoscimento, direttamente in capo agli eredi stessi, di un diritto di natura successoria sulle somme spettanti, indipendentemente dalla proposizione della suddetta domanda amministrativa