Il regolamento del Comune di Brescia sul tema della partecipazione alla spesa è illegittimo. La LEDHA: incomprensibile la posizione di Anci Lombardia
Tratto da:www.personecondisabilita.it - Sul contrastato e complesso tema della compartecipazione al costo dei servizi è arrivata finalmente la prima pronuncia di merito del Consiglio di Stato. Si tratta della sentenza 26 gennaio 2011, n. 551 .
I giudici del Supremo Consesso Amministrativo sono stati
chiamati a pronunciarsi sull'appello proposto dal Comune di Brescia
contro la sentenza Tar Brescia del 25 giugno 2009, n. 1470 che aveva
censurato la regolamentazione dell'ente locale in quanto non applicava
correttamente la normativa nazionale Isee (Decreto Legislativo
109.1998).
Il Tar Brescia in particolare aveva ritenuto illegittime le
determinazioni comunali in quanto non applicavano il principio della
evidenziazione della situazione economica del singolo utente (Isee
singolo) . Peraltro in questo provvedimento il Tar Brescia ha fatto
proprio un orientamento "intermedio" evidenziando che se da una parte la regola
dell'Isee singolo debba essere ritenuta pienamente in vigore (nonostante la
mancata emanazione del decreto attuativo) dall'altra essa non deve essere
applicata in modo assoluto ed incondizionato. Questo significa che l'ente locale
potrà concretamente porre dei limiti alla regola dell'Isee individuale,
definendo le situazioni nelle quali l'I.S.E.E. familiare può comunque trovare
applicazione purchè ovviamente si tratti di limiti ragionevoli che non ne
vanifichino il principio fondamentale che rimane quello dell'Isee individuale.
L'accoglimento dell'orientamento più "soft" in tema di applicabilità
dell'Isee individuale ha portato anche il ricorrente originario (tutore di una
persona con grave disabilità) a proporre appello (c.d. appello incidentale)
contro la sentenza del Tar Brescia, nella speranza che il Consiglio di Stato
potesse accogliere il diverso e più favorevole orientamento (fatto proprio da
numerose sentenze del Tar Milano) che considera la regola dell'evidenziazione
della situazione economica del solo assistito un criterio immediatamente
applicabile senza che vi sia alcuno spazio normativo per gli locali di
introdurne dei limiti.
Il Consiglio di Stato ha però respinto entrambi gli
appelli confermando quindi la sentenza del Tar Brescia e quindi
confermando la tesi della piena applicabilità del principio dell'Isee
individuale pur con la possibilità per l'ente locale di introdurne dei limiti
ragionevoli .
Costituisce pertanto una lettura assolutamente fuorviante e
priva di alcun fondamento giuridico la presa di posizione dell'Anci
Lombardia che in una sua recentissima circolare ha individuato
nel provvedimento del Consiglio di Stato un supporto alla compartecipazione
dell'intero nucleo familiare .
Sostenere che il Consiglio di Stato
abbia ritenuto legittima la compartecipazione dei familiari della persona con
disabilità costituisce una grave e inaccettabile forzatura del dispositivo della
sentenza. Il Consiglio di Stato nel respingere l'appello ha confermato la
sentenza di primo grado. Se il giudice di secondo grado respinge l'appello
confermando la sentenza di primo grado, significa che occorre fare riferimento a
quanto statuito nella prima fase.
E nella sentenza di primo grado del Tar
Brescia non si rinviene in nessun punto alcun riferimento alla
possibilità di chiedere la compartecipazione dei familiari . Anzi
proprio su questo aspetto il Tar ha evidenziato come l'art. 2 comma 6 del
Decreto Legislativo 109.1998 non consenta di chiedere in alcun modo contributi
ai parenti.
Il nucleo familiare può essere preso in considerazione solo per
porre dei limiti ragionevoli ad una applicazione della regola dell'Isee singolo
in modo assoluto e incondizionato.
Occorre peraltro ammettere che la sentenza del Consiglio di
Stato nella sua formulazione letterale possa creare qualche incomprensione,
specialmente nel punto in cui viene scritto "è fuori discussione che occorre
tenere presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non
solo quella del soggetto svantaggiato…. ". Ma queste considerazioni non possono
essere lette ed interpretate senza tenere conto del caso concreto sottoposto al
giudice di primo ed in ogni caso debbono essere messe in relazione con
l'applicabilità del principio dell'Isee singolo, affermata chiaramente dalla
sentenza del Tar Brescia, sentenza confermata nella sua totalità dalla pronuncia
del Consiglio di Stato.
La speranza è che l'Anci a questo punto dia indicazioni più chiare e rispettose della decisione della suprema Corte amministrativa , anche per evitare che gli enti locali continuando ad assumere posizioni chiaramente contrarie ai principi affermati nei Tribunali, si espongano ad altri contenziosi i cui costi vanno poi a pesare sulla collettività.
Avv. Gaetano De Luca Servizio Legale LEDHA
22 febbraio 2011 (ultimo aggiornamento al 23.02.11)
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il testo della sentenza dal sito giustizia-amministrativa.it