Il Ministero, l'USR per la Lombardia e l'Ufficio Provinciale di Milano, hanno presentato ricorso, ma è stato respinto
Tratto da: www.personecondisabilita.it - Il Tribunale di Milano, ha respinto il ricorso presentato dal Ministero della Pubblica istruzione, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dall'ufficio Provinciale di Milano.
Il 4 gennaio scorso il Tribunale di Milano ha infatti stabilito, per la prima volta in Italia, la natura discriminatoria dell'inadeguata assegnazione delle ore di sostegno a studenti con disabilità. Il verdetto dava ragione al ricorso presentato dai genitori di 17 studenti con disabilità e da LEDHA, in collaborazione con LEDHA Milano e con l' Associazione "Avvocati per niente".
Si tratta di un precedente di enorme rilevanza giuridica, e LEDHA si augura pertanto che la sentenza abbia ricadute in tutta Italia e che vengano assegnati in giusta misura gli insegnanti di sostegno non solo ai 17 ragazzi protagonisti del ricorso. Per i quali, al momento, non risulta che la situazione discriminatoria sia venuta meno, essendo ancora ridotte le ore del sostegno rispetto a quanto era previsto nel precedente anno scolastico.
Il ricorso ha utilizzato la poco conosciuta Legge 67/2006 che di fatto ha introdotto anche in Italia una tutela antidiscriminatoria a favore delle persone con disabilità identica a quella prevista a tutela degli stranieri. L'idea e la scelta di utilizzare lo strumento antidiscriminatorio, anziché il tradizionale ricorso al Tar, nasce da un lavoro di analisi e riflessione giuridica in cui la competenza del Servizio Legale LEDHA in materia di diritto antidiscriminatorio a tutela delle persone con disabilità si è unita alla lunga esperienza in diritto antidiscriminatorio a tutela di altre categorie deboli fatta in Tribunale dai legali dell'Associazione "Avvocati Per Niente".
Interessante approfondire i contenuti dell'Ordinanza di
conferma del giudice milanese. In particolare, vengono citati i principi
costituzionali, le linee guida fissate dalla Corte Costituzionale e le
prescrizioni normative enunciate nel provvedimento impugnato. Le norme, infatti,
ribadiscono che:
- Il diritto soggettivo all'istruzione e all'educazione
viene affermato dalla legislazione vigente come diritto fondamentale, inteso
quale strumento per stimolare le potenzialità del soggetto svantaggiato anche
attraverso la socializzazione con i compagni ed i membri delle istituzioni
scolastiche;
- La fruizione di tale diritto viene normativamente assicurata
attraverso misure di "integrazione e sostegno" che sono idonee a garantire alla
persona con disabilità la frequenza degli istituti di istruzione e l'utilizzo in
concreto del servizio scolastico;
- L'incontestabile discrezionalità
legislativa nell'individuazione delle risorse destinate a tutela dei diritti dei
soggetti con disabilità incontra un limite nel rispetto di un nucleo
indefettibile di garanzie per gli interessati;
- Tale principio non può non
trovare attuazione anche con riguardo all'attività della pubblica
amministrazione destinata ad incidere sul diritto all'istruzione delle persone
con disabilità, inteso quale diritto fondamentale;
- La consulta ha inoltre
affermato riguardo a tale ambito che la scelta discrezionale
dell'amministrazione scolastica di ridurre le ore di sostegno agli studenti con
disabilità è idoneaa concretare un'indiretta discriminazione, vietata dalla L.
n° 67 del 2006, ogni qual volta essa non si accompagni ad una corrispondente
identica contrazione della fruizione del diritto allo studio anche per tutti gli
altri studenti normodotati e risulti in concreto inadeguata al rispetto del
nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati.
"Pertanto la contrazione didattica per gli studenti svantaggiati - si legge nell'ordinanza di conferma - va individuata anche nella riduzione delle ore di sostegno, una volta che gli insegnanti specializzati siano considerati uno strumento imprescindibile per la corretta e compiuta fruizione". La riduzione delle ore di sostegno è dunque da considerarsi una "concreta forma di discriminazione indiretta a danni della persona con disabilità". Il tribunale considera perciò superate tutte le contestazioni svolte in sede di reclamo dall'Amministrazione scolastica.
"Come genitori, abbiamo intrapreso un percorso impegnativo per vedere rispettato il diritto allo studio e all'inclusione scolastica - commenta Maria Spallino, uno dei genitori che hanno presentato il ricorso - Siamo convinti che questa ulteriore vittoria darà a tutte le famiglie la forza di difendere con maggiore determinazione i diritti dei propri figli. Le persone con disabilità non sono un investimento a fondo perduto, al contrario, quanti più strumenti metteremo nelle loro mani sin da piccole, tanto più piena e partecipativa sarà la loro vita da adulti. Tutti i cittadini, anche attraverso questa esperienza avranno una opportunità in più per comprendere e condividere la cultura della integrazione e della inclusione. Tutti noi, prima o poi, potremmo avere dei bisogni speciali nella vita. E il nostro impegno, come genitori e come collettività, non può non tenerne conto".
30 marzo 2011
Per maggiori informazioni
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- Tagli
al sostegno, Ministero condannato
- Sostegno,
seconda condanna per il Ministero: "È Discriminazione". FISH: "L'Ordinanza va
eseguita"