cancellareIl decreto cancella l'obbligo di certificare l'assunzione delle persone con disabilità

Fonte www.superabile.it - Sparito l'obbligo di certificare l'assunzione delle persone con disabilità secondo i modi e le percentuali stabilite dalla legge 68/99 sul collocamento obbligatorio.

Varato e in vigore dal 14 maggio scorso, il Decreto Sviluppo apporta modifiche al Codice degli appalti, eliminando - con l'introduzione dell'art. 4, comma 2, lettera b - la certificazione di ottemperanza prevista dall'art.17 della legge 68/99. Ovvero, la norma secondo cui tutte le imprese, sia pubbliche sia private, "qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge , pena l'esclusione" .

A lanciare l'allarme è il forum welfare del partito democratico a poco più di dieci giorni dall'entrata in vigore del Decreto Sviluppo (70/2011) che di fatto riordina l'intera materia dei contratti pubblici (il c.d. Codice degli appalti). A leggere le modifiche introdotte dal decreto, infatti, sparisce una parte sostanziale contenuta nel vecchio Codice degli Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Specificatamente il Decreto, se da un lato lascia immutata la norma che vieta la partecipazione alle gare di quelle aziende che "non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68" , dall'altro cancella la seguente frase "che non presentino la certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68".

Il dubbio è che, pur rimanendo sancito un obbligo, in realtà non c'è nessun atto che possa dire al legislatore se quella specifica azienda è in regola con le assunzioni obbligatorie delle persone con disabilità per poter partecipare ad una gara di appalto pubblico. Sparisce, in sostanza, tra i requisiti di ammissibilità delle aziende a gare di appalto pubbliche, la certificazione di ottemperanza e nessun controllo aggiuntivo è previsto in tema di assunzioni obbligatorie.

Già due anni fa, con il Decreto Legge del 25 giugno n.112 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica la perequazione tributaria" (Decreto Brunetta) -, il diritto al lavoro delle persone con disabilità sancito dalla legge 68/99 era stato depotenziato, permettendo di fatto alle imprese e ai datori di lavoro di non presentare il certificato di ottemperanza.

Successivamente modificato, è stato poi il ministro Sacconi a dover chiarire nell'ottobre 2010 nel merito delle missioni di pace all'estero, nella cui normativa era stata anche inserita una norma che metteva a rischio la quota riservata alla disabilità del 7% di posti pubblici, in favore degli orfani di missioni militari all'estero.

Quota prevista anche qui dalla legge 68/99 sul collocamento mirato e obbligatorio delle persone con disabilità. "Si tratta - si legge nella nota diramata da Augusto Battaglia del forum welfare del Partito democratico - di una vera e propria licenza all'evasione per le imprese, che non dovranno più dimostrare di essere in regola con il collocamento obbligatorio delle persone con disabilità quando partecipano a gare o intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione. Il decreto dice genericamente che devono essere in regola. Ma chi controlla? Nessuno, se si guarda alla recente Relazione sullo stato di attuazione della legge 68/99 al Parlamento. Su questa si legge che, salvo il dato anomalo di Arezzo, in tutto il Paese sono state elevate in un anno meno di 300 sanzioni per mancato adempimento. 63 in tutto il Nord. 0 nelle Marche".

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27 maggio 2011