obiettivo_mancatoIl Decreto Legislativo 59 entrerà in vigore solo nel 2013 I

Fonte www.disabili.com - ll 18 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto Legislativo n.59 che recepisce la normativa comunitaria e modifica alcuni punti del Codice della Strada. Il provvedimento opera su diversi livelli: recepisce integralmente le norme europee in materia di patenti, procede all'armonizzazione delle disposizioni del codice della strada sia con quelle europee in materia di circolazione con patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sia con quelle in materia di circolazione con patente di guida rilasciata da uno Stato extra-comunitario, ed effettua interventi di coordinamento con le altre disposizioni codicistiche.

In particolare, per quello che riguarda le persone con disabilità, il Decreto recepisce in toto quanto contenuto della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 20 dicembre 2006 e concernente appunto la patente di guida. Nell'Allegato III di tale Direttiva si trovano raccolte le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore e da qui possiamo ricavare dunque le novità più interessanti relative alla disabiltià.

Vediamole nel dettaglio.

CAPACITA' VISIVA: il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi.

Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato da un'autorità medica competente. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un'acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

CAPACITA' UDITIVA: la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

MINORAZIONI DELL'APPARATO LOCOMOTORE: la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE) La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione che si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza. La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia stabilizzata.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO (leggi anche PATENTE AI DIABETICI: NUOVE DIFFICOLTA' PER IL RINNOVO): la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, previo parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E): la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

MALATTIE NEUROLOGICHE: la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato. A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE): la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell'epilessia o di altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E): la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE): la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;

colpito da ritardo mentale grave;

colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare.

Gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E): l'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

La "fregatura"? L'articolo 28 del Dlgs stabilisce che il Decreto stesso entrerà in vigore dopo a partire dal 19 gennaio del 2013. Come se il nostro paese non ci avesse messo già troppo tempo, dal 2006 al 2011, a recepire la Direttiva europea

Per maggiori informazioni

Scarica il decreto legislativo n. 59

Scarica la direttiva europea

30 maggio 2011