Dopo le sollecitazioni delle Associazioni una prima (non confortante) risposta del MIUR
Fonte www.superabile.it - A seguito di quesiti sollevati a causa di divergenti interpretazioni sull'ammissibilità alla frequenza delle scuole superiori di alunni con disabilità ultradiciottenni, il ministero dell'Istruzione ha diramato una nota di chiarimenti che è stata inviata all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia.
Nella nota il direttore generale, Carmela Palumbo, oltre a confermare quanto già fatto presente a suo tempo all'ufficio scolastico regionale per la Puglia, precisa che nella sentenza della Corte Costituzionale 226/2001 si prevede che: "Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria (14 anni) o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo, anche sino a 18 anni, (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati l'istruzione viene a configurarsi come un diritto che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro 104/1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredicenni e quattordicenni, il raggiungimento dell'obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei".
La circolare ministeriale numero 4 del 15 gennaio 2010 relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo al paragrafo 3 si occupa di "Accoglienza e inclusione - alunni con disabilità" e prevede che l'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l'attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di secondo grado.
La circolare ministeriale numero 17 del 18 febbraio 2010 relativa alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2010/2011, al paragrafo 7 precisa che gli alunni con disabilità, qualora non abbiano conseguito il diploma di licenza agli esami di Stato del primo ciclo, ma l'attestato comprovante i crediti formativi, se non hanno superato il diciottesimo anno di età, hanno titolo a iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato.
Nella nota, il direttore generale dichiara dunque che "dalla normativa sopracitata appare chiaro il diritto del disabile in possesso dell'attestato di credito formativo ma non della licenza del primo ciclo di proseguire, se non ha superato il diciottesimo di età e comunque, entro l'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età nella scuola del secondo ciclo, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge 104/1992".
In buona sostanza, prosegue Palumbo, "il disabile ultradiciottenne, iscritto e frequentante nei corsi diurni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ha il diritto di continuare per l'intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l'ausilio del docente di sostegno. Ovviamente, al termine del quinquennio, non potrà essere ulteriormente consentita l'assegnazione del docente di sostegno, stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro corso ordinario di istruzione secondaria di secondo grado".
Articolo di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce
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1 agosto 2011